Riparto delle somme tra creditori - Art. 1982
I creditori ripartiscono le somme ricavate in proporzione ai crediti, salvo cause di prelazione. Il residuo spetta al debitore.
I creditori devono ripartire tra loro le somme ricavate in proporzione dei rispettivi crediti, salve le cause di prelazione. Il residuo spetta al debitore.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo stabilisce come distribuire il ricavato della vendita dei beni del debitore tra i creditori. Ogni creditore riceve una quota proporzionale al proprio credito, ma prima devono essere soddisfatti i crediti assistiti da cause di prelazione (pegno, ipoteca, privilegi).
Il termine "cause di prelazione" indica diritti di precedenza riconosciuti dalla legge. Dopo aver pagato questi crediti privilegiati, il resto viene diviso tra gli altri creditori in proporzione. Se alla fine avanza del denaro, questo va al debitore.
La norma opera nel contesto della cessione dei beni ai creditori (articoli 1977-1986). Non detta l'ordine dei privilegi, ma il principio generale di riparto.
Quando si applica
- Dopo la vendita dell'immobile ipotecato del debitore, il ricavato viene ripartito tra il creditore ipotecario e gli altri creditori chirografari.
- Un debitore cede tutti i suoi beni ai creditori: il notaio distribuisce il denaro seguendo l'ordine delle prelazioni e poi in proporzione.
- Se dopo il pagamento di tutti i debiti resta una somma, questa viene restituita al debitore.
- Due creditori con crediti diversi: il creditore con privilegio speciale ottiene l'intero dovuto prima che l'altro riceva qualcosa.
Cosa questo articolo non dice
- Non specifica quali siano le cause di prelazione né il loro ordine (materia regolata dal codice civile e da leggi speciali).
- Non si applica alla ripartizione nell'ambito del fallimento, disciplinata dalla legge fallimentare.
- Non regola i casi in cui i beni siano insufficienti a coprire i crediti privilegiati (la norma presuppone una distribuzione dopo aver saldato le prelazioni).
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