Controllo della gestione e rendiconto - Art. 1983
Nella cessione dei beni il debitore puo controllare la gestione e ricevere il rendiconto finale o annuale. Il liquidatore deve rendere il conto al debitore.
Il debitore ha diritto di controllare la gestione e di averne il rendiconto alla fine della liquidazione, o alla fine di ogni anno se la gestione dura più di un anno. Se è stato nominato un liquidatore, questi deve rendere il conto anche al debitore.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando i beni vengono ceduti per soddisfare i propri debiti, chi li ha ceduti conserva un potere di controllo sul modo in cui tali beni vengono amministrati durante la procedura.
Questo diritto si traduce nella possibilità di verificare le attività di gestione e di esigere un rendiconto dettagliato. Il rendiconto spetta alla conclusione della liquidazione oppure al termine di ciascun anno se le operazioni si protraggono per un periodo superiore.
Nel caso in cui la liquidazione sia affidata a un liquidatore, l'obbligo di rendere il conto delle attività svolte sussiste espressamente anche verso il debitore.
Quando si applica
- Un debitore che ha ceduto un bene immobile chiede di esaminare la documentazione relativa alle trattative di vendita.
- Un debitore richiede il conto delle somme ricavate al termine del primo anno di gestione dei beni ceduti.
- Un debitore esige dal liquidatore nominato la presentazione del rendiconto finale delle operazioni svolte.
Cosa questo articolo non dice
- La richiesta del rendiconto di gestione societaria da parte dei soci, regolata dalle norme sulle società.
- La resa del conto dell'amministratore di sostegno o del tutore, disciplinata dalle norme sulla tutela delle persone prive di autonomia.
- L'approvazione del rendiconto condominiale presentato dall'amministratore di condominio.
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