Effetti della cessione dei beni ai creditori Art. 1980
L'articolo 1980 vieta al debitore di disporre dei beni ceduti, tutela i creditori anteriori estranei e impone ai cessionari di liquidare prima i beni ceduti.
Il debitore non può disporre dei beni ceduti. I creditori anteriori alla cessione che non vi hanno partecipato possono agire esecutivamente anche su tali beni. I creditori cessionari, se la cessione ha avuto per oggetto solo alcune attività del debitore, non possono agire esecutivamente sulle altre attività prima di aver liquidato quelle cedute.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
La cessione dei beni ai creditori consiste nel contratto con cui il debitore incarica i propri creditori di liquidare tutte o alcune sue attività per soddisfare i loro crediti. Una volta stipulato l'accordo, il debitore perde la facoltà di compiere atti di disposizione giuridica sui beni ceduti, come alienarli, donarli o assoggettarli a garanzie reali.
I creditori la cui ragione di credito è sorta prima della cessione e che non hanno aderito al contratto mantengono inalterato il proprio diritto di agire in via esecutiva, potendo pignorare anche i beni oggetto della cessione.
Qualora la cessione riguardi soltanto una parte del patrimonio del debitore, i creditori cessionari non possono pignorare gli altri beni del debitore prima di aver completato la liquidazione di quelli loro ceduti.
Quando si applica
- Un debitore cede un immobile ai creditori e successivamente stipula un contratto preliminare per venderlo a un terzo
- Un creditore con titolo anteriore alla cessione, che non ha partecipato al contratto, avvia il pignoramento su un bene ceduto
- I creditori partecipanti a una cessione parziale tentano di pignorare il conto corrente del debitore prima di aver venduto i beni ceduti
Cosa questo articolo non dice
- Il divieto di spostare o modificare materialmente i beni ceduti, che pertiene ai doveri di custodia
- Le regole sulla ripartizione delle somme ricavate dalla liquidazione, stabilite dall'articolo 1982
- L'annullamento della cessione per occultamento dell'attivo o del passivo, disciplinato dall'articolo 1986
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