Annullamento e risoluzione del contratto - Art. 1986
L'art. 1986 c.c. stabilisce annullamento della cessione per dissimulazione di beni o occultamento/simulazione di passività, e risoluzione per inadempimento.
La cessione può essere annullata se il debitore, avendo dichiarato di cedere tutti i suoi beni, ha dissimulato parte notevole di essi, ovvero se ha occultato passività o ha simulato passività inesistenti. La cessione può essere risoluta per inadempimento secondo le regole generali.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa norma riguarda il contratto di cessione dei beni ai creditori, con cui un debitore trasferisce tutto il suo patrimonio ai creditori per estinguere i debiti. L'articolo indica quando tale cessione può essere annullata: se il debitore ha nascosto una parte rilevante dei propri beni (dissimulazione), oppure se ha occultato debiti reali o ha inventato debiti inesistenti (simulazione di passività).
Inoltre, la cessione può essere risolta per inadempimento, seguendo le regole generali sulla risoluzione dei contratti. Non sono previsti altri motivi di annullamento specifici: solo quelli elencati. La parte che si ritiene lesa deve dimostrare la condotta del debitore.
Quando si applica
- Un debitore dichiara di cedere tutti i suoi beni ma non rivela l'esistenza di un conto corrente all'estero con una somma consistente.
- Un debitore elenca immobili e crediti, ma tace un debito verso un familiare che invece è reale e scoperto.
- Un debitore aggiunge all'elenco dei debiti una fattura falsa emessa da un amico per ridurre il netto da ripartire tra i creditori.
- Un creditore chiede la risoluzione del contratto perché il debitore non ha trasferito effettivamente un immobile promesso entro i termini stabiliti.
Cosa questo articolo non dice
- Non si applica alla cessione di un singolo credito (ad esempio la cessione di un credito verso un cliente), che è disciplinata da altre norme.
- Non copre l'annullamento per vizi del consenso come errore o dolo: questi seguono le regole generali dei contratti.
- Non riguarda la risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione, che è regolata dalle norme generali sull'obbligazione.
Articoli collegati
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 1986 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.