Art. 1986 Codice Civile

Annullamento e risoluzione del contratto - Art. 1986

L'art. 1986 c.c. stabilisce annullamento della cessione per dissimulazione di beni o occultamento/simulazione di passività, e risoluzione per inadempimento.

Testo ufficiale Art. 1986 Codice Civile — Italia

La cessione può essere annullata se il debitore, avendo dichiarato di cedere tutti i suoi beni, ha dissimulato parte notevole di essi, ovvero se ha occultato passività o ha simulato passività inesistenti. La cessione può essere risoluta per inadempimento secondo le regole generali.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questa norma riguarda il contratto di cessione dei beni ai creditori, con cui un debitore trasferisce tutto il suo patrimonio ai creditori per estinguere i debiti. L'articolo indica quando tale cessione può essere annullata: se il debitore ha nascosto una parte rilevante dei propri beni (dissimulazione), oppure se ha occultato debiti reali o ha inventato debiti inesistenti (simulazione di passività).

Inoltre, la cessione può essere risolta per inadempimento, seguendo le regole generali sulla risoluzione dei contratti. Non sono previsti altri motivi di annullamento specifici: solo quelli elencati. La parte che si ritiene lesa deve dimostrare la condotta del debitore.

Quando si applica

  • Un debitore dichiara di cedere tutti i suoi beni ma non rivela l'esistenza di un conto corrente all'estero con una somma consistente.
  • Un debitore elenca immobili e crediti, ma tace un debito verso un familiare che invece è reale e scoperto.
  • Un debitore aggiunge all'elenco dei debiti una fattura falsa emessa da un amico per ridurre il netto da ripartire tra i creditori.
  • Un creditore chiede la risoluzione del contratto perché il debitore non ha trasferito effettivamente un immobile promesso entro i termini stabiliti.

Cosa questo articolo non dice

  • Non si applica alla cessione di un singolo credito (ad esempio la cessione di un credito verso un cliente), che è disciplinata da altre norme.
  • Non copre l'annullamento per vizi del consenso come errore o dolo: questi seguono le regole generali dei contratti.
  • Non riguarda la risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione, che è regolata dalle norme generali sull'obbligazione.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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