Liberazione del debitore – Art. 1984
La liberazione del debitore nella transazione avviene solo dal giorno in cui i creditori ricevono la loro parte e nei limiti di quanto ricevuto.
Se non vi è patto contrario, il debitore è liberato verso i creditori solo dal giorno in cui essi ricevono la parte loro spettante sul ricavato della liquidazione, e nei limiti di quanto hanno ricevuto.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 1984 disciplina la liberazione del debitore in una transazione. Se non è stato pattuito diversamente, il debitore è liberato verso i creditori soltanto dal giorno in cui questi ricevono la parte del ricavato della liquidazione che spetta loro. Inoltre, la liberazione è limitata a quanto effettivamente ricevuto dai creditori.
La transazione è un contratto con cui le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già iniziata o prevengono una lite futura. La liquidazione è la fase in cui i beni del debitore vengono convertiti in denaro per soddisfare i creditori. Il ricavato della liquidazione è il denaro ottenuto.
L'articolo chiarisce che il momento della liberazione non coincide con la conclusione della transazione, ma con il pagamento effettivo. Se i creditori ricevono solo una parte di quanto spettante, il debitore è liberato solo per quella parte. Il debito residuo resta in capo al debitore.
Quando si applica
- Un debitore ha concluso una transazione con i creditori, ma questi non hanno ancora ricevuto la loro quota del ricavato della liquidazione.
- Un creditore ha ricevuto solo una parte della sua quota e chiede se il debito residuo è ancora esigibile.
- Un debitore ha pagato l'intero importo concordato, ma i creditori non hanno ancora ricevuto la liquidazione perché la vendita dei beni non è completata.
- Un debitore vuole sapere se è già liberato dal debito subito dopo la firma della transazione, senza attendere il pagamento.
- Un creditore che ha accettato una transazione si chiede da quando decorre la liberazione del debitore.
Cosa questo articolo non dice
- La liberazione immediata del debitore al momento della conclusione della transazione (l'articolo la subordina al pagamento).
- La liberazione totale del debitore anche se i creditori ricevono solo una parte della loro quota (l'articolo la limita a quanto ricevuto).
- La possibilità per il debitore di liberarsi con un pagamento parziale non concordato nella transazione (non è contemplata dall'articolo).
- La disciplina della transazione in generale (l'articolo si occupa solo della liberazione; per nozione, forma e altri effetti si vedano gli artt. 1977 e seguenti).
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