Recesso dal contratto di cessione – Art. 1985
Il debitore può recedere dal contratto di cessione offrendo pagamento capitale e interessi, con effetto dal giorno del pagamento e rimborso spese gestione.
Il debitore può recedere dal contratto offrendo il pagamento del capitale e degli interessi a coloro con i quali ha contrattato o che hanno aderito alla cessione. Il recesso ha effetto dal giorno del pagamento. Il debitore è tenuto al rimborso delle spese di gestione.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Il debitore di un credito che è stato ceduto può recedere dal contratto di cessione. Per farlo, deve offrire il pagamento dell'intero capitale e degli interessi a tutte le persone con cui ha contrattato o che hanno aderito alla cessione, cioè il creditore originario e gli eventuali cessionari successivi.
Il recesso ha effetto dal giorno in cui il pagamento viene effettuato. Il debitore è inoltre tenuto a rimborsare le spese di gestione, cioè le spese sostenute per la gestione del credito.
Quando si applica
- Un debitore che ha un debito verso un creditore, e questo credito è stato ceduto a un terzo, vuole estinguere il debito pagando l'intero capitale e gli interessi al creditore originario e al cessionario.
- Un debitore che ha ricevuto più cessioni del medesimo credito (aderenti) e intende liberarsi pagando a tutti.
- Un debitore che, dopo aver effettuato il pagamento, vuole che il recesso abbia effetto dal giorno del pagamento, e quindi non sia più tenuto a nulla.
- Un debitore che deve anche rimborsare le spese di gestione sostenute dal creditore o dai cessionari per la gestione del credito.
Cosa questo articolo non dice
- Il debitore non può recedere dal contratto senza offrire il pagamento del capitale e degli interessi; non è un recesso gratuito.
- Questa disposizione non si applica ai contratti diversi dalla cessione dei crediti, come vendita o locazione.
- Non riguarda il diritto del creditore di recedere dal contratto di cessione, ma solo quello del debitore.
- Non disciplina il recesso del debitore dal contratto originario con il creditore se non c'è stata una cessione.
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