Obbligazioni naturali: non ripetibilità - Art. 2034
L'art. 2034 c.c. impedisce la ripetizione di prestazioni spontanee per doveri morali o sociali, salvo se l'incapace. Nessun altro effetto.
Non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace. I doveri indicati dal comma precedente, e ogni altro per cui la legge non accorda azione ma esclude la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato, non producono altri effetti.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2034 del Codice Civile riguarda le obbligazioni naturali, cioè quei doveri morali o sociali che la legge non obbliga a rispettare. Se una persona esegue spontaneamente una prestazione per adempiere a un tale dovere, non può chiedere la restituzione di quanto dato.
L'unica eccezione è quando la prestazione è stata eseguita da un incapace (ad esempio un minore o una persona incapace di intendere e di volere). In quel caso, la ripetizione è ammessa.
Inoltre, questi doveri non producono altri effetti giuridici: non generano diritti di credito, interessi o garanzie. La legge semplicemente non consente di chiedere indietro quanto già pagato spontaneamente.
Quando si applica
- Una persona paga spontaneamente un debito di gioco o scommessa, che non è legalmente esigibile, e poi tenta di riavere i soldi.
- Un debitore paga un debito prescritto (dopo la scadenza del termine di prescrizione) senza sapere che non era più obbligato per legge.
- Un familiare versa una somma per dovere di gratitudine (ad esempio un regalo di ringraziamento) e successivamente vorrebbe chiedere la restituzione.
- Un minore paga spontaneamente un debito morale: in questo caso, essendo incapace, può chiedere la ripetizione.
Cosa questo articolo non dice
- Prestazioni eseguite per errore di fatto (ad esempio pagare un debito già saldato) – disciplinate dall'art. 2033 (indebito oggettivo).
- Prestazioni contrarie al buon costume (ad esempio pagamento per un atto illecito) – disciplinate dall'art. 2035.
- Prestazioni effettuate sotto minaccia o costrizione – disciplinate dall'art. 2036 (indebito soggettivo).
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