Art. 2038 Codice Civile

Alienazione della cosa ricevuta indebitamente - Art. 2038

Art. 2038 disciplina l'alienazione della cosa indebita, distinguendo buona e mala fede, e obbligando a restituire il corrispettivo o il valore.

Testo ufficiale Art. 2038 Codice Civile — Italia

Chi, avendo ricevuto la cosa in buona fede, l'ha alienata prima di conoscere l'obbligo di restituirla è tenuto a restituire il corrispettivo conseguito. Se questo è ancora dovuto, colui che ha pagato l'indebito subentra nel diritto dell'alienante. Nel caso di alienazione a titolo gratuito, il terzo acquirente è obbligato, nei limiti del suo arricchimento, verso colui che ha pagato l'indebito. Chi ha alienato la cosa ricevuta in mala fede, o dopo aver conosciuto l'obbligo di restituirla, è obbligato a restituirla in natura o a corrisponderne il valore. Colui che ha pagato l'indebito può però esigere il corrispettivo dell'alienazione e può anche agire direttamente per conseguirlo. Se l'alienazione è stata fatta a titolo gratuito, l'acquirente, qualora l'alienante sia stato inutilmente escusso, è obbligato, nei limiti dell'arricchimento, verso colui che ha pagato l'indebito.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2038 dice cosa succede quando una persona ha ricevuto una cosa per errore (indebito) e poi la vende o la regala. Se al momento della vendita era in buona fede (non sapeva di doverla restituire), deve restituire solo il prezzo che ha ricevuto. Se invece era in mala fede (sapeva di doverla restituire), deve restituire la cosa stessa o il suo valore.

Se la cosa è stata regalata a un terzo, chi ha pagato indebitamente può chiedere il rimborso al terzo solo nei limiti di quanto si è arricchito. Se il venditore era in buona fede e il prezzo non è stato ancora pagato, chi ha pagato indebitamente può subentrare nel diritto di credito.

La norma distingue nettamente tra alienazione a titolo oneroso e gratuito, e tra buona e mala fede.

Quando si applica

  • Un privato riceve per errore un dipinto e lo vende a un gallerista.
  • Un'erede riceve un gioiello che non le spettava e lo dona a un'amica.
  • Un negoziante riceve per errore una partita di merce e la rivende a un cliente.
  • Un conduttore riceve per errore un mobile dal locatore e lo vende a un terzo.

Cosa questo articolo non dice

  • L'uso della cosa ricevuta indebitamente senza alienarla, disciplinato dall'art. 2037.
  • La restituzione di somme di denaro ricevute per errore, oggetto dell'art. 2033.
  • L'alienazione effettuata da un incapace, regolata dall'art. 2039.
  • Il caso in cui la cosa è stata distrutta o consumata, non alienata.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 2038 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile