Art. 2036 Codice Civile

Restituzione di un pagamento altrui: Art. 2036

Chi paga un debito altrui per errore scusabile può chiedere la restituzione, se il creditore non si è privato in buona fede del titolo o delle garanzie.

Testo ufficiale Art. 2036 Codice Civile — Italia

Chi ha pagato un debito altrui, credendosi debitore in base a un errore scusabile, può ripetere ciò che ha pagato, sempre che il creditore non si sia privato in buona fede del titolo o delle garanzie del credito. Chi ha ricevuto l'indebito è anche tenuto a restituire i frutti e gli interessi dal giorno del pagamento, se era in mala fede, o dal giorno della domanda, se era in buona fede. Quando la ripetizione non è ammessa, colui che ha pagato subentra nei diritti del creditore.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

L'articolo disciplina l'indebito soggettivo dal lato del debitore, che si verifica quando un soggetto paga un debito altrui credendosi erroneamente debitore. Affinché chi ha pagato possa chiedere la restituzione di quanto versato, l'errore deve essere scusabile, ovvero giustificato da circostanze oggettive.

La restituzione è preclusa se il creditore, dopo aver ricevuto la prestazione, si è privato in buona fede del titolo del credito o delle garanzie correlate. In questa eventualità, il creditore trattiene quanto ricevuto e chi ha pagato subentra nei diritti del creditore verso il vero debitore.

Se la restituzione è ammessa, chi ha ricevuto il pagamento deve restituire anche i frutti e gli interessi. La decorrenza varia: se chi ha ricevuto era in mala fede, gli accessori si calcolano dal giorno del pagamento; se era in buona fede, dal giorno della domanda giudiziale.

Quando si applica

  • Un erede versa il saldo del mutuo del defunto credendosi unico successore, prima della scoperta di un testamento che nomina un diverso erede.
  • Un condomino paga la quota delle spese straordinarie riferita all'appartamento del vicino per via di un'errata indicazione del numero di interno sulla comunicazione bancaria.
  • L'amministratore di una società salda la fattura di un fornitore ritenendo che l'ordine fosse stato effettuato dalla propria azienda anziché da una società terza.

Cosa questo articolo non dice

  • Pagamento di un debito proprio del tutto inesistente o già saldato, disciplinato dall'indebito oggettivo (Art. 2033).
  • Adempimento volontario e consapevole di un debito altrui effettuato senza alcun errore, regolato dalle norme generali sulle obbligazioni e dall'arricchimento senza causa (Art. 2041).
  • Versamento eseguito spontaneamente in adempimento di un dovere morale o sociale, rientrante tra le obbligazioni naturali (Art. 2034).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 2036 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile