Indennità per danno in stato di necessità – Art. 2045
Art. 2045 c.c.: chi causa danno per salvare sé o altri da pericolo attuale di danno grave alla persona deve un'indennità, non un risarcimento pieno.
Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato né era altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuta un'indennità, la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa norma riguarda chi commette un fatto dannoso perché costretto a salvare sé o un'altra persona da un pericolo imminente di un danno grave alla persona. Il pericolo deve essere attuale (non futuro o passato), grave e riguardare l'integrità fisica, non i beni. Inoltre, la persona che agisce non deve aver causato volontariamente il pericolo, e non doveva esserci altro modo per evitarlo.
In questi casi il danneggiato ha diritto a un'indennità, non a un risarcimento integrale. La misura dell'indennità è stabilita dal giudice secondo equità, cioè valutando le circostanze concrete senza applicare le regole ordinarie del danno. La norma distingue quindi lo stato di necessità dalla legittima difesa (art. 2044) e dagli altri illeciti civili.
Quando si applica
- Un passante rompe la vetrina di un negozio per entrare a salvare un bambino intrappolato in un incendio.
- Un automobilista sbanda sul marciapiede per evitare di investire un pedone, danneggiando una moto parcheggiata.
- Una persona abbatte a calci la porta di un vicino per uscire da un edificio in fiamme.
- Durante una rapina, un impiegato sbatte il collega a terra per farlo riparare da un colpo di arma da fuoco.
Cosa questo articolo non dice
- Non copre i danni causati per necessità economica, come rubare cibo perché si è poveri: il pericolo deve riguardare la persona (danno grave).
- Non copre il caso in cui il pericolo sia stato creato volontariamente dalla stessa persona che poi agisce (es. causa un incendio e poi fugge danneggiando cose altrui).
- Non esclude ogni responsabilità: chi subisce il danno ha comunque diritto a un'indennità, non è un esonero totale.
- Non si applica al pericolo di danno a cose o al patrimonio, ma solo a pericolo grave per la persona.
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