Efficacia del contratto collettivo: Art. 2069
L'art. 2069 c.c. sull'efficacia del contratto collettivo: se mancano indicazioni, vincola tutti i rappresentati dalle associazioni.
Il contratto collettivo deve contenere l'indicazione della categoria d'imprenditori e di prestatori di lavoro, ovvero delle imprese o dell'impresa, a cui si riferisce, e del territorio dove ha efficacia. In mancanza di tali indicazioni il contratto collettivo è obbligatorio per tutti gli imprenditori e i prestatori di lavoro rappresentati dalle associazioni stipulanti.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Il contratto collettivo deve indicare la categoria di imprenditori e lavoratori, oppure l'impresa specifica, e il territorio in cui vale. Se queste indicazioni mancano, il contratto si applica a tutti gli imprenditori e lavoratori rappresentati dalle associazioni che lo hanno firmato. In pratica, più il contratto è generico, più ampia è la sua efficacia obbligatoria. La norma regola i confini di applicazione del contratto collettivo, non il suo contenuto.
Quando si applica
- Un contratto collettivo nazionale per il settore metalmeccanico non specifica alcuna regione: si applica a tutti i metalmeccanici e aziende rappresentati dalle associazioni stipulanti in tutta Italia.
- Un contratto per le imprese edili indica solo 'provincia di Milano': vale solo per i lavoratori e datori di lavoro di quella provincia.
- Un contratto che nomina espressamente la società 'Alfa S.p.A.' vincola solo i dipendenti e i dirigenti di quella singola impresa.
- Un contratto per il settore della ristorazione omette di dire a quale categoria di imprenditori si riferisce: si applica a tutti i ristoratori iscritti alle associazioni firmatarie.
Cosa questo articolo non dice
- Non dice quali clausole debbano essere inserite nel contratto collettivo (questo è disciplinato dall'art. 2071).
- Non stabilisce cosa succede dopo la scadenza del contratto collettivo (v. art. 2074).
- Non determina se il contratto collettivo prevalga sul contratto individuale (v. art. 2077).
- Non riguarda i criteri per applicare il contratto a chi non è rappresentato dalle associazioni stipulanti (v. art. 2070).
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