Art. 2069 Codice Civile

Efficacia del contratto collettivo: Art. 2069

L'art. 2069 c.c. sull'efficacia del contratto collettivo: se mancano indicazioni, vincola tutti i rappresentati dalle associazioni.

Testo ufficiale Art. 2069 Codice Civile — Italia

Il contratto collettivo deve contenere l'indicazione della categoria d'imprenditori e di prestatori di lavoro, ovvero delle imprese o dell'impresa, a cui si riferisce, e del territorio dove ha efficacia. In mancanza di tali indicazioni il contratto collettivo è obbligatorio per tutti gli imprenditori e i prestatori di lavoro rappresentati dalle associazioni stipulanti.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Il contratto collettivo deve indicare la categoria di imprenditori e lavoratori, oppure l'impresa specifica, e il territorio in cui vale. Se queste indicazioni mancano, il contratto si applica a tutti gli imprenditori e lavoratori rappresentati dalle associazioni che lo hanno firmato. In pratica, più il contratto è generico, più ampia è la sua efficacia obbligatoria. La norma regola i confini di applicazione del contratto collettivo, non il suo contenuto.

Quando si applica

  • Un contratto collettivo nazionale per il settore metalmeccanico non specifica alcuna regione: si applica a tutti i metalmeccanici e aziende rappresentati dalle associazioni stipulanti in tutta Italia.
  • Un contratto per le imprese edili indica solo 'provincia di Milano': vale solo per i lavoratori e datori di lavoro di quella provincia.
  • Un contratto che nomina espressamente la società 'Alfa S.p.A.' vincola solo i dipendenti e i dirigenti di quella singola impresa.
  • Un contratto per il settore della ristorazione omette di dire a quale categoria di imprenditori si riferisce: si applica a tutti i ristoratori iscritti alle associazioni firmatarie.

Cosa questo articolo non dice

  • Non dice quali clausole debbano essere inserite nel contratto collettivo (questo è disciplinato dall'art. 2071).
  • Non stabilisce cosa succede dopo la scadenza del contratto collettivo (v. art. 2074).
  • Non determina se il contratto collettivo prevalga sul contratto individuale (v. art. 2077).
  • Non riguarda i criteri per applicare il contratto a chi non è rappresentato dalle associazioni stipulanti (v. art. 2070).

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