Art. 2113 Codice Civile

Annullabilità di rinunzie e transazioni - Art. 2113

Le rinunzie del lavoratore a diritti inderogabili non sono valide. L'impugnazione va fatta per iscritto entro sei mesi dalla fine del rapporto.

Testo ufficiale Art. 2113 Codice Civile — Italia

Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all' articolo 409 del codice di procedura civile , non sono valide. L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima. Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile .

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Le rinunzie e le transazioni con cui il lavoratore rinuncia a diritti previsti da norme inderogabili di legge o da contratti collettivi non sono valide. La disposizione riguarda i diritti derivanti dai rapporti di lavoro subordinato e dagli altri rapporti di collaborazione previsti dalla legge.

Per annullare l'atto, il lavoratore deve impugnarlo entro sei mesi. Se la rinunzia o transazione è avvenuta durante il rapporto di lavoro, il termine decorre dalla data di cessazione del rapporto. Se è avvenuta dopo la fine del rapporto, il termine decorre dalla data dell'atto stesso. L'impugnazione può essere effettuata con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, che renda nota la volontà del lavoratore.

Questa regola non si applica alle conciliazioni concluse nelle sedi protette previste dal codice di procedura civile, come quelle avvenute in sede giudiziale, sindacale o presso le commissioni di conciliazione, le quali restano valide e non sono soggette a questa forma di impugnazione.

Quando si applica

  • Un lavoratore firma una rinuncia scritta al pagamento delle ore di lavoro straordinario svolte e non retribuite.
  • Un dipendente sottoscrive un accordo privato con il datore in cui accetta una somma inferiore a quella dovuta per il trattamento di fine rapporto.
  • Un collaboratore firma una transazione con cui rinuncia ai riposi o alle ferie maturate prima della cessazione del contratto.
  • Un ex dipendente invia una raccomandata al datore di lavoro entro sei mesi dalla fine del rapporto per invalidare una rinuncia firmata in precedenza.

Cosa questo articolo non dice

  • Verbali di conciliazione sottoscritti in sede sindacale o presso l'Ispettorato del Lavoro, che sono validi e non impugnabili ai sensi di questo articolo.
  • Disciplina del recesso dal contratto di lavoro a tempo indeterminato e relativi termini di preavviso, regolata dagli articoli 2118 e 2119.
  • Rinunzie aventi ad oggetto diritti futuri non ancora maturati o diritti che non derivano da disposizioni inderogabili di legge o di contratto collettivo.

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