Patto di non concorrenza: limiti e durata – Art. 2125
Patto di non concorrenza nullo se non per iscritto, senza corrispettivo, o illimitato. Durata massima: cinque anni dirigenti, tre altri. Oltre, riduzione.
Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo. La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura indicata dal comma precedente.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Il patto di non concorrenza è l'accordo con cui un lavoratore si impegna a non svolgere attività concorrenziale dopo la fine del rapporto di lavoro. Per essere valido deve essere stipulato per iscritto, prevedere un corrispettivo a favore del lavoratore, e contenere limiti precisi di oggetto, tempo e luogo. Se manca anche uno solo di questi requisiti, il patto è nullo.
La durata del vincolo non può superare cinque anni per i dirigenti e tre anni per gli altri lavoratori. Se le parti pattuiscono un termine più lungo, la legge lo riduce automaticamente a questi limiti massimi.
Quando si applica
- Un dirigente firma un patto di non concorrenza della durata di sei anni: la legge lo riduce a cinque.
- Un impiegato sottoscrive un patto di non concorrenza senza ricevere alcun corrispettivo: il patto è nullo.
- Un lavoratore accetta oralmente un patto di non concorrenza: è nullo per mancanza di forma scritta.
- Un patto che vieta ogni attività lavorativa in qualsiasi luogo e senza limite di tempo è nullo per mancanza di limiti di oggetto, tempo e luogo.
Cosa questo articolo non dice
- Non copre i patti di non concorrenza stipulati durante il rapporto di lavoro (disciplinati da altre norme).
- Non riguarda i divieti di concorrenza previsti in contratti di società o cessione d'azienda.
- Non disciplina le clausole di non concorrenza nei contratti di agenzia (regolate da norme specifiche).
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