Art. 2126 Codice Civile

Effetti della nullità del contratto di lavoro - Art. 2126

Art. 2126 c.c.: nullità non cancella periodo lavorato salvo oggetto/causa illeciti. Se violazione norme tutela, retribuzione sempre.

Testo ufficiale Art. 2126 Codice Civile — Italia

La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa. Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

Se un contratto di lavoro è nullo o annullato, la legge fa salvi gli effetti del periodo in cui il lavoro è stato effettivamente svolto. Il lavoratore conserva i diritti maturati, a meno che la nullità dipenda da un oggetto o una causa illecita (ad esempio, un'attività criminale).

Inoltre, se il lavoro è stato prestato in violazione di norme a tutela del lavoratore (orario, sicurezza, retribuzione minima), il lavoratore ha comunque diritto alla retribuzione per il lavoro già svolto.

Quando si applica

  • Un lavoratore assunto con contratto verbale, nullo per difetto di forma, ha lavorato tre mesi. La nullità non toglie il diritto alla retribuzione e ai contributi per quei mesi.
  • Un contratto di lavoro per gestire un giro di scommesse illegali: l'oggetto è illecito, quindi la norma non salva gli effetti e il lavoratore non ha diritto alla retribuzione.
  • Un lavoratore in nero (senza copertura contributiva) viola norme di tutela, ma ha comunque diritto alla retribuzione per il lavoro svolto.
  • Un contratto annullato perché il lavoratore era minorenne e ha mentito sull'età: l'annullamento non cancella il diritto alla retribuzione del periodo lavorato.

Cosa questo articolo non dice

  • La norma non regola il diritto al trattamento di fine rapporto (TFR) in caso di nullità del contratto; tale diritto è disciplinato dall'art. 2120.
  • Non copre la risoluzione del contratto per giusta causa (art. 2119) né il recesso unilaterale (art. 2118).
  • Non si applica ai contratti di lavoro autonomo o parasubordinato, solo al lavoro subordinato.
  • Non stabilisce sanzioni penali per il datore di lavoro che viola le norme di tutela.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 2126 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile