Lavoro a domicilio: norme applicabili - Art. 2128
L'art. 2128 c.c. estende le norme sul lavoro subordinato ai lavoratori a domicilio, nei limiti compatibili con la specialità del rapporto a domicilio.
Ai prestatori di lavoro a domicilio si applicano le disposizioni di questa sezione, in quanto compatibili con la specialità del rapporto.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2128 del Codice Civile stabilisce che ai lavoratori a domicilio si applicano le stesse disposizioni della sezione dedicata al lavoro subordinato, ma solo nella misura in cui siano compatibili con la natura particolare del rapporto di lavoro a domicilio.
Si tratta di una norma di rinvio: non crea diritti o obblighi autonomi, ma richiama l'intero insieme di regole della sezione, che riguardano aspetti come il recesso, il trattamento di fine rapporto, i patti di non concorrenza e altri istituti tipici del lavoro subordinato.
Il giudice deve valutare caso per caso se una specifica disposizione della sezione sia conciliabile con le caratteristiche del lavoro a domicilio, come l'assenza di un controllo diretto del datore di lavoro e l'organizzazione autonoma del lavoratore.
Quando si applica
- Un lavoratore che cuce capi d'abbigliamento a casa propria con materiali forniti dall'azienda e organizza autonomamente i propri orari.
- Un data entry che lavora da remoto con un contratto di lavoro subordinato, senza una postazione fissa in azienda.
- Un assemblatore di componenti elettronici che opera nel proprio domicilio e riceve istruzioni via telefono.
- Una lavoratrice a domicilio che richiede il trattamento di fine rapporto al termine del rapporto di lavoro.
- Un lavoratore a domicilio che si licenzia e chiede l'indennità sostitutiva del preavviso.
Cosa questo articolo non dice
- L'articolo 2128 non elenca specificamente quali diritti spettino ai lavoratori a domicilio; non fissa, ad esempio, l'importo del trattamento di fine rapporto o le modalità di recesso.
- Non stabilisce criteri per distinguere il lavoro a domicilio dal lavoro autonomo o parasubordinato.
- Non regola la sicurezza nei luoghi di lavoro domestici, materia disciplinata da altre norme.
- Non determina un salario minimo per i lavoratori a domicilio.
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