Rappresentanza famiglia colonica - Art. 2150
Il mezzadro rappresenta la famiglia colonica. Obbligazioni garantite da suoi beni e beni comuni; familiari non responsabili senza espressa garanzia. Art. 2150.
Nei rapporti relativi alla mezzadria il mezzadro rappresenta, nei confronti del concedente, i componenti della famiglia colonica. Le obbligazioni contratte dal mezzadro nell'esercizio della mezzadria sono garantite dai suoi beni e da quelli comuni della famiglia colonica. I componenti della famiglia colonica non rispondono con i loro beni, se non hanno prestato espressa garanzia.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2150 riguarda la mezzadria, un contratto agrario in cui il mezzadro coltiva un fondo del concedente e divide i prodotti. La "famiglia colonica" è l'insieme dei familiari del mezzadro che vivono e lavorano sul fondo. Secondo l'articolo, il mezzadro rappresenta la famiglia colonica nei rapporti con il concedente. Ciò significa che le obbligazioni contratte dal mezzadro per la mezzadria sono garantite dai suoi beni personali e dai beni comuni della famiglia colonica (ad esempio, gli attrezzi o i prodotti condivisi). I singoli componenti della famiglia colonica non sono responsabili con i loro beni personali, a meno che non abbiano dato una garanzia espressa.
In pratica, se il mezzadro contrae un debito per la coltivazione, il concedente può chiedere il pagamento attingendo ai beni del mezzadro e ai beni comuni della famiglia, ma non ai beni personali di moglie, figli o altri familiari, salvo che questi abbiano accettato di farsi garanti.
Quando si applica
- Il mezzadro acquista sementi a credito per il fondo; il fornitore non viene pagato. Il concedente può rivalersi sui beni del mezzadro e sui beni comuni (es. raccolto), ma non sui risparmi personali del figlio del mezzadro.
- Il mezzadro assume un operaio per la mietitura e non lo paga. L'operaio può chiedere il pagamento al mezzadro e aggredire i beni comuni della famiglia colonica, ma non la casa personale della moglie.
- Un familiare della famiglia colonica presta una garanzia espressa su un prestito contratto dal mezzadro. In caso di inadempimento, il creditore può rivalersi anche sui beni personali di quel familiare.
- Il concedente concede un anticipo di denaro alla famiglia colonica per le spese alimentari. Se il mezzadro non restituisce, il concedente può chiedere il rimborso solo sui beni del mezzadro e sui beni comuni, non sui beni personali degli altri familiari.
- Il mezzadro vende i prodotti del fondo e non versa al concedente la quota spettante. Il concedente può agire contro il mezzadro e sui beni comuni, ma non contro i singoli familiari.
Cosa questo articolo non dice
- Non disciplina la responsabilità del concedente verso terzi per obbligazioni del mezzadro.
- Non regola la divisione dei prodotti tra mezzadro e concedente (quella è all'art. 2155).
- Non si applica a contratti diversi dalla mezzadria, come l'affitto di fondo rustico.
- Non definisce cosa costituisca esattamente un 'bene comune' della famiglia colonica; tale nozione deriva dal contratto e dalla prassi.
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