Divieto di subconcessione della mezzadria – Art. 2149
Il mezzadro non può cedere la mezzadria né affidare la coltivazione a terzi senza il consenso del concedente, secondo l'articolo 2149 del Codice Civile.
Il mezzadro non può cedere la mezzadria, né affidare ad altri la coltivazione del podere, senza il consenso del concedente.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2149 del Codice Civile vieta al mezzadro (il coltivatore che divide i prodotti con il proprietario) di trasferire ad altri il contratto di mezzadria o di affidare la coltivazione del podere a terzi, senza il consenso del concedente (il proprietario del fondo). Questo divieto riguarda sia la cessione formale del contratto sia l'incarico a un'altra persona di gestire la coltivazione.
Il mezzadro rimane personalmente responsabile verso il concedente per l'esecuzione del contratto. Se il mezzadro desidera farsi sostituire o cedere il contratto, deve ottenere l'autorizzazione esplicita del concedente. In mancanza di tale consenso, l'atto è vietato.
La norma protegge il rapporto fiduciario tra le parti, tipico della mezzadria, dove il concedente affida il podere a un mezzadro specifico.
Quando si applica
- Un mezzadro che, senza chiedere permesso, affida la gestione del podere a un parente per un'intera stagione agricola.
- Un mezzadro che vende il suo contratto di mezzadria a un altro coltivatore, senza informare il proprietario.
- Un mezzadro che assume un sostituto per tutto il periodo di lavoro, trasferendo di fatto la coltivazione a terzi.
- Un mezzadro che, per malattia, incarica un vicino di coltivare il podere per alcuni mesi senza il consenso del concedente.
Cosa questo articolo non dice
- La vendita del fondo da parte del concedente (non riguarda il mezzadro, ma il proprietario; disciplinata da altre norme sulla compravendita).
- La risoluzione del contratto per inadempimento (regolata dall'art. 2159).
- La richiesta di migliorie da parte del mezzadro (disciplinata dall'art. 2152).
- La semplice assunzione di manodopera salariata da parte del mezzadro, se non implica l'affidamento della gestione della coltivazione (non regolata dall'art. 2149).
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