Art. 2149 Codice Civile

Divieto di subconcessione della mezzadria – Art. 2149

Il mezzadro non può cedere la mezzadria né affidare la coltivazione a terzi senza il consenso del concedente, secondo l'articolo 2149 del Codice Civile.

Testo ufficiale Art. 2149 Codice Civile — Italia

Il mezzadro non può cedere la mezzadria, né affidare ad altri la coltivazione del podere, senza il consenso del concedente.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2149 del Codice Civile vieta al mezzadro (il coltivatore che divide i prodotti con il proprietario) di trasferire ad altri il contratto di mezzadria o di affidare la coltivazione del podere a terzi, senza il consenso del concedente (il proprietario del fondo). Questo divieto riguarda sia la cessione formale del contratto sia l'incarico a un'altra persona di gestire la coltivazione.

Il mezzadro rimane personalmente responsabile verso il concedente per l'esecuzione del contratto. Se il mezzadro desidera farsi sostituire o cedere il contratto, deve ottenere l'autorizzazione esplicita del concedente. In mancanza di tale consenso, l'atto è vietato.

La norma protegge il rapporto fiduciario tra le parti, tipico della mezzadria, dove il concedente affida il podere a un mezzadro specifico.

Quando si applica

  • Un mezzadro che, senza chiedere permesso, affida la gestione del podere a un parente per un'intera stagione agricola.
  • Un mezzadro che vende il suo contratto di mezzadria a un altro coltivatore, senza informare il proprietario.
  • Un mezzadro che assume un sostituto per tutto il periodo di lavoro, trasferendo di fatto la coltivazione a terzi.
  • Un mezzadro che, per malattia, incarica un vicino di coltivare il podere per alcuni mesi senza il consenso del concedente.

Cosa questo articolo non dice

  • La vendita del fondo da parte del concedente (non riguarda il mezzadro, ma il proprietario; disciplinata da altre norme sulla compravendita).
  • La risoluzione del contratto per inadempimento (regolata dall'art. 2159).
  • La richiesta di migliorie da parte del mezzadro (disciplinata dall'art. 2152).
  • La semplice assunzione di manodopera salariata da parte del mezzadro, se non implica l'affidamento della gestione della coltivazione (non regolata dall'art. 2149).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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