Art. 2154 Codice Civile

Anticipi per raccolto scarso: Art. 2154

Se il raccolto scarso incolpevole non nutre la famiglia colonica, il concedente deve anticipare i viveri senza interessi, recuperandoli sui futuri prodotti.

Testo ufficiale Art. 2154 Codice Civile — Italia

Se la quota dei prodotti spettante al mezzadro per scarsezza del raccolto a lui non imputabile, non è sufficiente ai bisogni alimentari della famiglia colonica, e questa non è in grado di provvedervi, il concedente deve somministrare senza interesse il necessario per il mantenimento della famiglia colonica, salvo rivalsa mediante prelevamento sulla parte dei prodotti e degli utili spettanti al mezzadro. Il giudice, con riguardo alle circostanze, può disporre il rimborso rateale.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

In un contratto di mezzadria, quando la produzione agricola risulta insufficiente per cause non imputabili al coltivatore e la famiglia colonica non dispone dei mezzi per sfamarsi, scatta un obbligo di assistenza a carico del concedente.

Il concedente deve fornire senza interessi i beni necessari al sostentamento della famiglia. Questo intervento non costituisce una donazione, ma un'anticipazione di carattere alimentare finanziata dal proprietario del fondo.

Il recupero di quanto anticipato avviene successivamente mediante prelievo dalla quota di prodotti o di utili spettanti al mezzadro. Qualora sia necessario un intervento giudiziale, l'autorità giudiziaria può stabilire una restituzione dilazionata a rate.

Quando si applica

  • Una gelata straordinaria distrugge la produzione d'olio e la famiglia del mezzadro rimane priva di mezzi di sussistenza per l'anno.
  • Una prolungata siccità riduce il raccolto di grano al punto da non coprire i bisogni alimentari minimi della famiglia colonica.
  • Il concedente anticipa generi alimentari al mezzadro e concorda la trattenuta sulle quote del raccolto dell'annata successiva.

Cosa questo articolo non dice

  • Carenza di raccolto dovuta a negligenza o cattiva lavorazione dei campi da parte del mezzadro, disciplinata dall'Art. 2147.
  • Spese sostenute per l'acquisto di sementi, concimi o strumenti di lavoro, regolate dall'Art. 2151.
  • Ripartizione ordinaria dei frutti del fondo in annate con produzione normale, disciplinata dall'Art. 2155.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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È con

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