Vendita dei prodotti non divisibili in natura - Art. 2156
Vendita dei prodotti non divisibili: il concedente vende previo accordo col mezzadro, altrimenti al prezzo di mercato. Divisione sul ricavato dedotte le spese.
La vendita dei prodotti, che in conformità degli usi non si dividono in natura, è fatta dal concedente previo accordo col mezzadro e, in mancanza, sulla base del prezzo di mercato. La divisione si effettua sul ricavato della vendita, dedotte le spese.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa norma si applica ai prodotti agricoli della mezzadria che, secondo gli usi locali, non vengono divisi materialmente tra concedente e mezzadro (ad esempio granaglie, vino, olio). Invece di ripartire il prodotto fisico, lo si vende e si divide il denaro.
La vendita è fatta dal concedente (il proprietario del fondo), ma deve prima cercare un accordo con il mezzadro. Se non si trovano d'accordo sul prezzo o sul compratore, il concedente può vendere comunque, ma al prezzo corrente di mercato.
Dopo la vendita, si calcola il ricavato e si sottraggono le spese sostenute (ad esempio trasporto, commissioni). L'importo netto viene poi diviso tra le parti secondo la loro quota stabilita dal contratto di mezzadria.
Quando si applica
- Il mezzadro e il concedente discutono su quando vendere il grano che non può essere diviso fisicamente; il concedente vende al prezzo di mercato dopo che il mezzadro si rifiuta di accordarsi.
- Il mezzadro vorrebbe vendere la produzione di vino a un enologo locale, ma il concedente preferisce un commerciante all'ingrosso; non trovando un accordo, il concedente vende al prezzo di mercato.
- Dopo la vendita dell'olio d'oliva, il concedente detrae i costi di frangitura e trasporto, poi divide il netto con il mezzadro.
- Le parti concordano di vendere l'intera raccolta di uva a una cantina sociale e successivamente dividono il ricavato dopo aver dedotto le spese di vendita.
Cosa questo articolo non dice
- Non disciplina la divisione dei prodotti che, secondo gli usi, si dividono in natura (ad esempio frutta, verdura, legna da ardere); per quelli si applica l'articolo 2155 (Raccolta e divisione dei prodotti).
- Non stabilisce la percentuale di ripartizione del ricavato tra concedente e mezzadro; tale quota è determinata dal contratto o da altre norme sulla mezzadria.
- Non riguarda la vendita di scorte morte o vive (macchinari, animali), che è regolata dagli articoli 2146 e 2163.
- Non si applica alla vendita del fondo o alla cessione del contratto di mezzadria, disciplinate altrove.
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