Art. 2157 Codice Civile

Diritto di preferenza del concedente - Art. 2157

L'articolo 2157 del Codice Civile impone al mezzadro di preferire il concedente nella vendita dei prodotti a parità di condizioni.

Testo ufficiale Art. 2157 Codice Civile — Italia

Il mezzadro, nella vendita dei prodotti assegnatigli in natura, deve, a parità di condizioni, preferire il concedente.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo si applica al contratto di mezzadria, in cui il mezzadro coltiva il fondo e riceve una parte dei prodotti in natura. Quando il mezzadro decide di vendere la propria quota di prodotti, deve prima offrirla al concedente (il proprietario del fondo) alle stesse condizioni che un terzo acquirente gli ha proposto o che intende proporre.

Se il concedente accetta di acquistare alle medesime condizioni, il mezzadro è obbligato a preferirlo. Se il concedente non accetta o offre condizioni diverse, il mezzadro può vendere liberamente a terzi.

La parità di condizioni si valuta su tutti gli elementi dell'offerta: prezzo, modalità di pagamento, termini di consegna e altre clausole commerciali.

Quando si applica

  • Il mezzadro riceve un'offerta di acquisto da un commerciante. Il concedente dichiara di voler acquistare alle stesse condizioni: il mezzadro deve preferire il concedente.
  • Il concedente offre un prezzo inferiore a quello di un terzo: il mezzadro non è tenuto a preferire il concedente, perché le condizioni non sono pari.
  • Il mezzadro vende i prodotti a un terzo senza averne informato il concedente, violando il diritto di prelazione.
  • Il concedente esercita la prelazione acquistando i prodotti del mezzadro alle stesse condizioni offerte da un altro acquirente.

Cosa questo articolo non dice

  • Non si applica ai prodotti che il mezzadro acquista o produce al di fuori del contratto di mezzadria, ma solo a quelli assegnatigli in natura dal concedente.
  • Non obbliga il concedente ad acquistare; è un diritto e non un dovere.
  • Non regola la vendita dei prodotti da parte del concedente; riguarda solo la vendita da parte del mezzadro.
  • Non si applica ad altri contratti agrari come l'affitto o la colonia parziaria.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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