Obbligo di consegna del fondo idoneo - Art. 2166
L'art. 2166 c.c. obbliga il concedente a consegnare il fondo in uno stato che lo renda adatto alla produzione agricola prevista dal contratto.
Il concedente deve consegnare il fondo in istato di servire alla produzione alla quale è destinato.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Il concedente (il proprietario del fondo) ha l'obbligo di consegnare il terreno in uno stato che lo renda adatto alla produzione agricola stabilita nel contratto di mezzadria o colonia. Questo significa che il fondo deve essere pronto per essere coltivato secondo la destinazione prevista, ad esempio già arato, irrigato o con le strutture necessarie.
La norma non indica le conseguenze se il fondo non è idoneo, ma si limita a stabilire l'obbligo a carico del concedente. L'articolo si applica al momento della consegna del fondo all'inizio del rapporto contrattuale.
Quando si applica
- Il concedente consegna un terreno incolto e pieno di sterpaglie quando il contratto prevedeva la coltivazione di grano.
- Il fondo non ha un sistema di irrigazione funzionante nonostante il contratto preveda la coltivazione di riso.
- Il terreno è stato sommerso da alluvioni e non è più coltivabile al momento della consegna.
- Il concedente consegna un fondo con edifici fatiscenti necessari per l'attività agricola.
Cosa questo articolo non dice
- La responsabilità per danni ai raccolti durante la coltivazione (regolata dall'art. 2167 sugli obblighi del colono).
- La divisione dei prodotti (art. 2155).
- La durata del contratto (art. 2165).
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