Cessione del bestiame nella soccida Art. 2177
Se il soccidante vende il bestiame, il contratto prosegue. Se riguarda la maggior parte dei capi, il soccidario può recedere entro un mese.
Se la proprietà o il godimento del bestiame dato a soccida viene trasferito ad altri, il contratto non si scioglie, e i crediti e i debiti del soccidante, derivanti dalla soccida, passano all'acquirente in proporzione della quota acquistata, salva per i debiti la responsabilità, sussidiaria del soccidante. Se il trasferimento riguarda la maggior parte del bestiame, il soccidario può, nel termine di un mese da quando ha avuto conoscenza del trasferimento, recedere dal contratto con effetto dalla fine dell'anno in corso.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
La soccida è un contratto agrario in cui una parte, il soccidante, e l'altra, il soccidario, si associano per l'allevamento del bestiame e l'esercizio delle attività connesse. Quando il soccidante trasferisce ad altri la proprietà o il godimento degli animali associati, l'accordo non si scioglie: l'acquirente subentra nei crediti e nei debiti proporzionalmente alla quota acquistata.
Il proprietario originario non si libera del tutto dai debiti pregressi derivanti dalla soccida, ma ne risponde in via sussidiaria. Questo significa che i creditori devono prima chiedere il pagamento al nuovo acquirente e possono rivolgersi al vecchio soccidante soltanto se il nuovo acquisto non soddisfa il debito.
Se il trasferimento riguarda la maggior parte del bestiame, la legge tutela il soccidario di fronte al cambio sostanziale del proprietario. Il soccidario ha il diritto di recedere dal contratto entro il termine di un mese da quando ne ha avuto conoscenza, con effetto dalla fine dell'anno in corso.
Quando si applica
- Il proprietario degli animali vende l'intero allevamento a un terzo mentre il contratto di soccida è in corso.
- Un soccidante cede una quota del bestiame a un nuovo acquirente, il quale subentra proporzionalmente nei debiti e nei crediti.
- Un allevatore scopre che la maggior parte del bestiame a lui affidato è stata venduta a sua insaputa e desidera recedere dalla soccida.
Cosa questo articolo non dice
- La morte di una delle parti del contratto di soccida, regolata dall'Art. 2179.
- La divisione degli utili e dei prodotti dell'allevamento al termine del contratto, disciplinata dall'Art. 2184.
- Il perimento accidentale o la perdita del bestiame conferito, prevista dall'Art. 2175.
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