Modifica o revoca della procura Art. 2207
Modifiche e revoca della procura aziendale devono essere iscritte nel registro delle imprese: senza iscrizione non valgono contro i terzi ignari.
Gli atti con i quali viene successivamente limitata o revocata la procura devono essere depositati, per l'iscrizione nel registro delle imprese, anche se la procura non fu pubblicata. In mancanza dell'iscrizione, le limitazioni o la revoca non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell'affare.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando un imprenditore modifica o limita la procura concessa a un rappresentante, oppure la revoca del tutto, deve depositare il relativo atto presso il registro delle imprese per la sua iscrizione. Questo adempimento è obbligatorio anche nel caso in cui la procura originaria non sia mai stata pubblicata.
In mancanza dell'iscrizione nel registro delle imprese, le limitazioni o la revoca non possono essere opposte ai terzi. Di conseguenza, le modifiche non hanno effetto verso chi ha contrattato con il rappresentante senza essere a conoscenza del cambiamento.
L'unica eccezione si verifica se l'imprenditore riesce a provare che il terzo era a conoscenza della revoca o delle limitazioni apportate alla procura nel momento esatto in cui è stato concluso l'affare.
Quando si applica
- Un dirigente il cui mandato è stato revocato firma un contratto di fornitura prima che la revoca sia iscritta nel registro delle imprese
- Un imprenditore riduce i poteri di spesa di un rappresentante senza depositare l'atto e il rappresentante stipula un acquisto oltre i nuovi limiti
- Una società revoca la procura a un dipendente ma un cliente, ignorando la revoca non pubblicata, conclude un accordo commerciale con lui
- Un terzo stipula un contratto con un procuratore pur sapendo che la procura gli era stata revocata prima della conclusione dell'affare
Cosa questo articolo non dice
- La revoca della procura conferita da soggetti privati al di fuori dell'esercizio di un'attività d'impresa
- La responsabilità personale del rappresentante che agisce senza poteri nei confronti del terzo con cui ha contrattato
- Le modalità pratiche ed i termini amministrativi per effettuare il deposito degli atti presso la Camera di Commercio
Articoli collegati
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 2207 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.