Art. 2203 Codice Civile

Art. 2203 - Institore: definizione e poteri

Art. 2203 c.c.: definisce l'institore come preposto all'esercizio di un'impresa commerciale; più institori agiscono disgiuntamente salvo diversa procura.

Testo ufficiale Art. 2203 Codice Civile — Italia

È institore colui che è preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale. La preposizione può essere limitata all'esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell'impresa. Se sono preposti più institori, questi possono agire disgiuntamente, salvo che nella procura sia diversamente disposto.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Il titolare di un'impresa commerciale può nominare un institore, cioè una persona preposta alla gestione dell'impresa o di una sua sede secondaria o di un ramo particolare.

Se vengono nominati più institori, di regola ciascuno può agire da solo (disgiuntamente), a meno che la procura (il documento che conferisce i poteri) non preveda diversamente.

L'articolo si limita a definire la figura e la regola di azione congiunta o disgiunta; i poteri specifici e gli obblighi sono disciplinati dagli articoli successivi.

Quando si applica

  • Un imprenditore nomina un institore per gestire l'intera azienda mentre lui è assente.
  • Una catena di negozi affida a un institore la gestione di una filiale in un'altra regione.
  • Due institori sono preposti allo stesso ramo di impresa; entrambi possono stipulare contratti per conto del titolare.
  • La procura stabilisce che per vendere immobili gli institori devono agire insieme.

Cosa questo articolo non dice

  • L'articolo non elenca i poteri dell'institore (v. art. 2204).
  • Non disciplina la responsabilità personale dell'institore per gli atti compiuti (v. art. 2208).
  • Non riguarda i procuratori, figure con poteri più limitati (v. art. 2209).
  • Non tratta degli obblighi di tenuta delle scritture contabili (v. art. 2214).

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