Art. 2203 - Institore: definizione e poteri
Art. 2203 c.c.: definisce l'institore come preposto all'esercizio di un'impresa commerciale; più institori agiscono disgiuntamente salvo diversa procura.
È institore colui che è preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale. La preposizione può essere limitata all'esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell'impresa. Se sono preposti più institori, questi possono agire disgiuntamente, salvo che nella procura sia diversamente disposto.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Il titolare di un'impresa commerciale può nominare un institore, cioè una persona preposta alla gestione dell'impresa o di una sua sede secondaria o di un ramo particolare.
Se vengono nominati più institori, di regola ciascuno può agire da solo (disgiuntamente), a meno che la procura (il documento che conferisce i poteri) non preveda diversamente.
L'articolo si limita a definire la figura e la regola di azione congiunta o disgiunta; i poteri specifici e gli obblighi sono disciplinati dagli articoli successivi.
Quando si applica
- Un imprenditore nomina un institore per gestire l'intera azienda mentre lui è assente.
- Una catena di negozi affida a un institore la gestione di una filiale in un'altra regione.
- Due institori sono preposti allo stesso ramo di impresa; entrambi possono stipulare contratti per conto del titolare.
- La procura stabilisce che per vendere immobili gli institori devono agire insieme.
Cosa questo articolo non dice
- L'articolo non elenca i poteri dell'institore (v. art. 2204).
- Non disciplina la responsabilità personale dell'institore per gli atti compiuti (v. art. 2208).
- Non riguarda i procuratori, figure con poteri più limitati (v. art. 2209).
- Non tratta degli obblighi di tenuta delle scritture contabili (v. art. 2214).
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