Art. 2218 Codice Civile

Bollatura facoltativa di libri non obbligatori Art. 2218

L'art. 2218 Codice Civile permette all'imprenditore di bollare volontariamente, come da art. 2215, i libri contabili non obbligatori.

Testo ufficiale Art. 2218 Codice Civile — Italia

L'imprenditore può far bollare nei modi indicati nell'articolo 2215 gli altri libri da lui tenuti .

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2218 concede all'imprenditore la facoltà di far bollare, secondo le modalità stabilite dall'art. 2215, i libri contabili che tiene volontariamente, diversi da quelli obbligatori per legge.

La bollatura (o vidimazione) è una procedura di numerazione e timbratura dei fogli che serve a prevenire alterazioni. Le modalità di esecuzione sono identiche a quelle previste per i libri obbligatori (art. 2215): consegna del libro all'ufficio del registro delle imprese o, per le imprese soggette a revisione, al notaio.

Questa norma non impone alcun obbligo: l'imprenditore sceglie liberamente se avvalersi della bollatura per i propri libri facoltativi. Il suo effetto è quello di attribuire data certa e autenticità alle scritture volontarie.

Quando si applica

  • Un artigiano tiene un quaderno personale con i contatti dei fornitori e lo vuole vidimare per garantirne l'autenticità.
  • Un titolare di negozio utilizza un libro cassa supplementare oltre al giornale obbligatorio e decide di farlo bollare.
  • Una startup mantiene un registro delle riunioni societarie non obbligatorio e lo sottopone a bollatura volontaria.
  • Un libero professionista tiene un diario delle ore lavorative per progetto e lo fa vidimare presso l'ufficio competente.

Cosa questo articolo non dice

  • Non riguarda i libri contabili obbligatori (art. 2214), la cui bollatura è già disciplinata dall'art. 2215.
  • Non conferisce alla scrittura alcun valore di prova maggiore di quello già riconosciuto dalla legge per le scritture contabili regolarmente tenute.
  • Non si applica a soggetti diversi dall'imprenditore commerciale (es. semplici privati o enti non imprenditoriali).
  • Non disciplina la tenuta di scritture in formato informatico, oggetto dell'art. 2215-bis.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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