Tenuta della contabilità: divieti e modalità - Art. 2219
Art. 2219 c.c.: scritture contabili senza spazi bianchi, interlinee, trasporti a margine o abrasioni; cancellazioni devono lasciare leggibili le parole.
Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un'ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questo articolo stabilisce le regole fisiche per la tenuta delle scritture contabili. Impone che siano redatte secondo un'ordinata contabilità, senza lasciare spazi bianchi, senza scrivere tra le righe (interlinee) e senza riportare cifre o note ai margini.
È vietato cancellare mediante abrasione (grattare o cancellare chimicamente). Se occorre correggere un errore, la cancellazione deve essere fatta in modo che le parole cancellate rimangano leggibili. In pratica, si può usare un tratto di penna che lasci intravedere il testo originale.
Quando si applica
- Un imprenditore cancella un importo nel libro giornale con un tratto spesso di pennarello che copre completamente la cifra originale: viola l'articolo perché le parole cancellate non sono più leggibili.
- Un commercialista lascia righe vuote tra le registrazioni per inserire in seguito voci mancanti: questa pratica è vietata perché crea spazi bianchi.
- Un'azienda annota a margine del registro i totali delle pagine successive: è un trasporto in margine non consentito.
- Un contabile corregge un errore tracciando una riga sottile sul numero sbagliato e scrivendo quello giusto accanto, lasciando visibile il numero originale: la correzione è conforme all'articolo.
Cosa questo articolo non dice
- L'articolo non indica quali libri contabili siano obbligatori (questo è disciplinato dall'art. 2214).
- Non riguarda la conservazione delle scritture contabili (trattata nell'art. 2220).
- Non si applica alla tenuta informatica delle scritture (regolata dall'art. 2215-bis).
- L'articolo non prevede sanzioni per la violazione delle regole di tenuta.
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