Professioni intellettuali e impresa: Art. 2238
L'articolo 2238 c.c. applica le norme sull'impresa se la professione e' elemento di un'attivita' d'impresa, e quelle sugli ausiliari se impiega sostituti.
Se l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attività organizzata in forma d'impresa, si applicano anche le disposizioni del titolo II. In ogni caso, se l'esercente una professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle sezioni II, III e IV del capo I del titolo II.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo stabilisce la relazione tra la disciplina delle professioni intellettuali e quella dell'impresa. Quando l'esercizio della professione e' inserito come elemento di un'attivita' piu' ampia organizzata in forma d'impresa, all'intera struttura si applicano le disposizioni del titolo II del codice civile.
Se invece la professione e' esercitata in modo autonomo e il professionista si avvale di sostituti o ausiliari, l'attivita' non diventa un'impresa. In tale ipotesi, si applicano ai rapporti con i collaboratori soltanto le specifiche disposizioni contenute nelle sezioni II, III e IV del capo I del titolo II.
Quando si applica
- Un medico gestisce una casa di cura privata in cui la prestazione sanitaria e' integrata in una piu' complessa organizzazione d'impresa.
- Un ingegnere impiega dipendenti e collaboratori subordinati all'interno del proprio studio professionale.
- Un avvocato si avvale di sostituti e ausiliari per il compimento di singoli atti professionali.
Cosa questo articolo non dice
- La disciplina del recesso dal contratto d'opera intellettuale.
- Le modalit' di determinazione del compenso spettante al professionista.
- L'obbligo di iscrizione agli albi o elenchi professionali.
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