Diritto del socio all'escussione preventiva - Art. 2268
Il socio può chiedere la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando beni su cui il creditore può agevolmente soddisfarsi, anche in liquidazione.
Il socio richiesto del pagamento di debiti sociali può domandare, anche se la società è in liquidazione, la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questo articolo dà al socio il diritto di chiedere al creditore sociale di aggredire prima i beni della società, prima di poter pretendere il pagamento dal socio personalmente. È il cosiddetto beneficio della preventiva escussione.
Il socio non può limitarsi a chiedere generiche: deve indicare specificamente i beni sociali su cui il creditore può soddisfarsi agevolmente. Questo diritto può essere esercitato anche se la società è in liquidazione.
Se il socio non solleva questa eccezione, il creditore può agire direttamente contro di lui. L'articolo non esclude la responsabilità del socio, ma regola l'ordine con cui il creditore può escutere i patrimoni.
Quando si applica
- Un creditore chiede il pagamento a un socio di una società semplice; il socio indica un immobile della società come bene facilmente aggredibile.
- Un socio viene chiamato a rispondere per un debito sociale durante la liquidazione; chiede di escutere prima i beni liquidandi.
- Un fornitore agisce contro un socio personalmente; il socio indica i crediti della società verso terzi come beni su cui il creditore può soddisfarsi.
- Un socio riceve una diffida di pagamento e risponde chiedendo la preventiva escussione, elencando i beni mobili della società.
- Durante una procedura esecutiva, il socio eccepisce il beneficio dell'escussione preventiva, indicando i conti correnti della società.
Cosa questo articolo non dice
- L'articolo non elimina la responsabilità personale del socio, ma solo l'ordine di aggressione dei patrimoni.
- Non si applica se il socio ha rinunciato al beneficio nel contratto sociale.
- Non riguarda la responsabilità del socio per debiti propri (il creditore particolare del socio ha altre regole, art. 2270).
- Non esonera il socio dall'obbligo di pagare se il patrimonio sociale è insufficiente.
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