Diritti del creditore personale del socio - Art. 2270
Il creditore particolare del socio può rivalersi sugli utili e chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota, che va liquidata entro tre mesi.
Il creditore particolare del socio, finché dura la società, può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere atti conservativi sulla quota spettante a quest'ultimo nella liquidazione. Se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, il creditore particolare del socio può inoltre chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore. La quota deve essere liquidata entro tre mesi dalla domanda, salvo che sia deliberato lo scioglimento della società.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa disposizione definisce i diritti spettanti a chi vanta un credito personale nei confronti di un singolo socio, distinto dai debiti appartenenti alla società. Finché la società rimane attiva, il creditore personale non può aggredire direttamente il patrimonio sociale, ma può far valere le proprie ragioni sugli utili spettanti al debitore e compiere atti conservativi sulla quota che spetterà a quest'ultimo al momento della liquidazione.
Qualora gli altri beni personali del socio debitore si rivelino insufficienti a soddisfare il credito, il creditore particolare ha la facoltà di chiedere in qualsiasi momento la liquidazione della quota del socio debitore. A seguito della richiesta, la società è tenuta a liquidare la quota entro tre mesi dalla domanda, a meno che i soci non deliberino lo scioglimento della società stessa.
Quando si applica
- Un creditore personale pignora le somme spettanti a titolo di utili al socio debitore in sede di distribuzione dei guadagni.
- Un creditore privato richiede un sequestro conservativo sulla quota del socio debitore in vista della futura liquidazione societaria.
- Un creditore di un singolo socio, verificata l'insufficienza dei beni personali del debitore, chiede la liquidazione immediata della quota societaria.
Cosa questo articolo non dice
- L'espropriazione diretta o il pignoramento dei beni di proprietà della società per debiti personali del socio.
- La compensazione tra il debito di un terzo verso la società e il credito dello stesso terzo verso un socio, vietata dall'articolo 2271.
- L'azione dei creditori sociali sul patrimonio dei soci, disciplinata dall'articolo 2267.
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