Art. 2313 Codice Civile

Nozione e soci nella S.A.S. - Art. 2313

L'art. 2313 definisce la S.A.S.: i soci accomandatari rispondono illimitatamente e in solido, i soci accomandanti solo nei limiti della quota conferita.

Testo ufficiale Art. 2313 Codice Civile — Italia

Nella società in accomandita semplice i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita. Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questo articolo definisce la struttura fondamentale della società in accomandita semplice, distinguendo i soci in due categorie nettamente separate per quanto riguarda il rischio patrimoniale e le responsabilità verso i creditori.

I soci accomandatari rispondono dei debiti della società con tutto il loro patrimonio personale e in modo solidale, il che significa che il creditore può pretendere il pagamento dell'intero debito da uno qualsiasi di loro. I soci accomandanti, al contrario, rischiano soltanto la somma o il bene che si sono impegnati a versare nella società.

La norma stabilisce inoltre che le partecipazioni di questa società non possono essere incorporate in titoli azionari, differenziando così la società in accomandita semplice da quella in accomandita per azioni.

Quando si applica

  • Un creditore aziendale richiede il pagamento integrale di una fattura non saldata al patrimonio personale di un socio accomandatario.
  • Un fornitore tenta di rivalersi sui beni personali di un socio accomandante che ha già versato interamente quanto promesso nell'atto costitutivo.
  • I soci valutano se sia possibile dividere il capitale sociale emettendo titoli azionari da collocare sul mercato.

Cosa questo articolo non dice

  • Il divieto per il socio accomandante di compiere atti di amministrazione o trattative in nome della società, disciplinato dall'Art. 2320.
  • Le regole sulla formazione e sull'uso del nome dei soci all'interno della ragione sociale, previste dall'Art. 2314.
  • Le cause generali di scioglimento specifiche della società in accomandita semplice, individuate dall'Art. 2323.

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