Art. 2318 Codice Civile

Diritti e obblighi dei soci accomandatari - Art. 2318

I soci accomandatari hanno gli stessi diritti e obblighi dei soci di una società in nome collettivo e solo loro possono essere amministratori. Art. 2318.

Testo ufficiale Art. 2318 Codice Civile — Italia

I soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo. L'amministrazione della società può essere conferita soltanto a soci accomandatari.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questo articolo stabilisce che i soci accomandatari di una società in accomandita semplice hanno gli stessi diritti e obblighi dei soci di una società in nome collettivo. Significa che rispondono illimitatamente per le obbligazioni sociali e possono partecipare alla gestione. Inoltre, solo i soci accomandatari possono essere amministratori della società: i soci accomandanti non hanno questo potere. Le regole sulla nomina e revoca degli amministratori sono disciplinate dall'articolo 2319.

Quando si applica

  • Un socio accomandatario esclude un altro socio accomandatario dall'amministrazione senza una giusta causa.
  • Un socio accomandante firma un contratto per conto della società, violando il divieto di ingerenza nella gestione.
  • I soci accomandatari deliberano di affidare l'amministrazione a un terzo non socio, nonostante l'articolo lo vieti.
  • Un socio accomandatario chiede la liquidazione della propria quota applicando le regole della società in nome collettivo.

Cosa questo articolo non dice

  • La possibilità per un socio accomandante di diventare amministratore (disciplinata dall'art. 2320).
  • Le cause di scioglimento della società (art. 2323).
  • Le modalità di nomina e revoca degli amministratori (art. 2319).

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