Art. 2314 Codice Civile

Nome socio accomandante nella ragione sociale Art. 2314

L'accomandante che acconsente all'inserimento del proprio nome nella ragione sociale risponde illimitatamente delle obbligazioni sociali della Sas (Art. 2314).

Testo ufficiale Art. 2314 Codice Civile — Italia

La società agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l'indicazione di società in accomandita semplice, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 2292. L'accomandante, il quale consente che il suo nome sia compreso nella ragione sociale, risponde di fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

La ragione sociale di una società in accomandita semplice rappresenta il nome con cui la società agisce ed entra in contatto con i terzi. Deve obbligatoriamente contenere l'indicazione del tipo societario e il nome di almeno uno dei soci accomandatari, cioè i soci che gestiscono l'impresa e rispondono con il proprio patrimonio personale.

I soci accomandanti beneficiano invece della responsabilità limitata al capitale conferito. Tuttavia, se un socio accomandante acconsente a far figurare il proprio nome nella ragione sociale, perde la protezione della responsabilità limitata e risponde verso i terzi in modo illimitato e solidale con gli accomandatari per tutte le obbligazioni della società.

Quando si applica

  • Un socio accomandante accetta che il proprio cognome venga inserito nella denominazione sociale usata nei contratti e nelle fatture
  • I soci fondano una società in accomandita semplice e devono decidere quale nome di socio inserire nella ragione sociale
  • Un creditore sociale agisce sul patrimonio personale del socio accomandante il cui nome appare nella ragione sociale

Cosa questo articolo non dice

  • La perdita della responsabilità limitata dovuta all'ingerenza dell'accomandante nell'amministrazione della società, regolata dall'articolo 2320
  • Le conseguenze della mancata registrazione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese, disciplinate dall'articolo 2317
  • La ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci, trattata dall'articolo 2303

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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