Norme applicabili alla s.a.s. Art. 2315
La società in accomandita semplice è regolata dalle norme sulla società in nome collettivo, salvo disposizioni contrarie negli articoli successivi.
Alla società in accomandita semplice si applicano le disposizioni relative alla società in nome collettivo, in quanto siano compatibili con le norme seguenti.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2315 opera un rinvio: per la società in accomandita semplice (s.a.s.) valgono, in quanto compatibili, le norme sulla società in nome collettivo (s.n.c.). Ciò significa che la disciplina generale della s.n.c. (responsabilità dei soci, creditore particolare del socio, riduzione di capitale, scioglimento, liquidazione, ecc.) si applica anche alla s.a.s., salvo che non sia derogata da una delle disposizioni successive (articoli da 2316 a 2325-bis).
La compatibilità è il filtro: se una norma della s.n.c. è incompatibile con la natura della s.a.s. o con una regola specifica, non si applica. Ad esempio, la responsabilità illimitata e solidale dei soci accomandatari segue le regole della s.n.c., mentre per gli accomandanti valgono le limitazioni dell'articolo 2320.
Quando si applica
- Il creditore particolare di un socio accomandatario chiede la liquidazione della quota: si applica l'articolo 2305 della s.n.c.
- La s.a.s. subisce perdite che riducono il capitale al di sotto del minimo legale: la riduzione è regolata dall'articolo 2306, in quanto compatibile.
- I soci decidono di prorogare la durata della s.a.s.: si applica l'articolo 2307 della s.n.c.
- La s.a.s. viene sciolta per una delle cause dell'articolo 2308; la liquidazione segue gli articoli 2309-2312.
- Un socio accomandante viola il divieto di ingerenza nell'amministrazione: la sua responsabilità è disciplinata dall'articolo 2320, che deroga alle norme generali sulla responsabilità dei soci.
Cosa questo articolo non dice
- Non stabilisce la responsabilità dei soci accomandanti: è regolata dall'articolo 2320.
- Non indica i requisiti dell'atto costitutivo della s.a.s.: sono nell'articolo 2316.
- Non disciplina le cause di scioglimento specifiche della s.a.s.: sono nell'articolo 2323.
- Non regola la nomina e revoca degli amministratori: è nell'articolo 2318.
Articoli collegati
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 2315 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.