Crediti verso accomandanti dopo liquidazione Art. 2324
I creditori non soddisfatti dalla liquidazione di una S.a.s. possono agire contro gli accomandanti nei limiti della quota di liquidazione ricevuta (Art. 2324).
Salvo il diritto previsto dal secondo comma dell'art. 2312 nei confronti degli accomandatari e dei liquidatori, i creditori sociali che non sono stati soddisfatti nella liquidazione della società possono far valere i loro crediti anche nei confronti degli accomandanti, limitatamente alla quota di liquidazione.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando una società in accomandita semplice viene liquidata e cancellata, i creditori che non hanno ottenuto l'integrale pagamento dei propri crediti possono rivolgersi ai soci accomandanti.
I soci accomandanti rispondono dei debiti sociali rimasti insospesi solo se e nella misura in cui abbiano incassato una parte del patrimonio residuo con il bilancio finale. La pretesa dei creditori nei loro confronti non può mai superare l'importo della quota di liquidazione che è stata loro effettivamente distribuita.
La norma mantiene intatti i diritti dei creditori verso i soci accomandatari, i quali rispondono dei debiti sociali in modo illimitato, e verso i liquidatori qualora il mancato pagamento sia imputabile a loro responsabilità.
Quando si applica
- Un fornitore non pagato chiede il saldo delle fatture al socio accomandante che ha incassato una somma dalla chiusura della società
- Un dipendente con crediti di lavoro agisce contro il socio accomandante nei limiti del valore della quota di liquidazione ricevuta
- Un proprietario d'immobile richiede i canoni di locazione arretrati al socio accomandante che ha ottenuto una quota dal riparto finale
Cosa questo articolo non dice
- Pretese di pagamento rivolte al socio accomandante per importi superiori alla quota di liquidazione incassata
- Responsabilità illimitata del socio accomandatario per i debiti della società non soddisfatti
- Azione di responsabilità contro il socio accomandante che ha ingerito nella gestione sociale violando i propri limiti
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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