Art. 2341 Codice Civile

Limiti ai benefici riservati ai soci fondatori - Art. 2341

L'art. 2341 estende il limite del primo comma dell'art. 2340 ai soci che stipulano l'atto costitutivo in costituzione simultanea o per pubblica sottoscrizione.

Testo ufficiale Art. 2341 Codice Civile — Italia

La disposizione del primo comma dell'articolo 2340 si applica anche ai soci che nella costituzione simultanea o in quella per pubblica sottoscrizione stipulano l'atto costitutivo.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2341 estende il limite del primo comma dell'articolo 2340 ai soci che stipulano l'atto costitutivo, sia nella costituzione simultanea che in quella per pubblica sottoscrizione. Questo significa che i soci fondatori, anche se non sono promotori, non possono riservarsi benefici superiori a quelli consentiti ai promotori.

I benefici riservati possono includere, ad esempio, una quota di utili maggiore, azioni con diritti speciali o esenzioni da obblighi di conferimento. Il limite è stabilito dall'articolo 2340, primo comma, che fissa un tetto massimo. La disposizione serve a evitare che i fondatori si attribuiscano vantaggi eccessivi a scapito degli altri sottoscrittori.

Quando si applica

  • Un gruppo di soci fondatori stipula l'atto costitutivo di una S.p.A. con costituzione simultanea e pretende di riservarsi benefici eccedenti il limite di legge.
  • In una costituzione per pubblica sottoscrizione, i soci che sottoscrivono il programma e poi stipulano l'atto costitutivo cercano di ottenere vantaggi particolari.
  • Durante la redazione dell'atto costitutivo, i fondatori vogliono assegnarsi azioni con diritti speciali che superano la quota consentita.
  • Un socio fondatore chiede di essere esentato dal versamento dei conferimenti in cambio di un apporto di conoscenze, ma il beneficio è limitato.
  • I fondatori intendono attribuirsi una percentuale di utili maggiore rispetto agli altri azionisti, ma devono rispettare il tetto imposto dall'art. 2340.

Cosa questo articolo non dice

  • Non riguarda i patti parasociali tra soci (art. 2341-bis).
  • Non riguarda i limiti ai conferimenti di beni in natura (art. 2343).
  • Non si applica ai soci che non sono fondatori o che non stipulano l'atto costitutivo.

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