Art. 2348 Codice Civile

Categorie di azioni: diritti diversi – Art. 2348

Art. 2348 C.C. stabilisce che le azioni hanno uguale valore e diritti, ma lo statuto può creare categorie con diritti diversi, anche per le perdite.

Testo ufficiale Art. 2348 Codice Civile — Italia

Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Si possono tuttavia creare, con lo statuto o con successive modificazioni di questo, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite. In tal caso la società, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie. Tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Le azioni di una società per azioni devono avere tutte lo stesso valore e attribuire gli stessi diritti. Tuttavia, lo statuto può creare categorie di azioni con diritti differenti, anche per l'incidenza delle perdite.

La società può determinare liberamente il contenuto di ciascuna categoria, nel rispetto della legge. Tutte le azioni della stessa categoria hanno uguali diritti.

Quando si applica

  • Una società emette azioni ordinarie e azioni privilegiate con diritto a un dividendo maggiore.
  • Una società crea azioni senza diritto di voto, riservando il voto solo a una categoria.
  • In caso di liquidazione, una categoria di azioni sopporta le perdite prima delle altre.
  • Una società emette azioni con diritto di partecipazione agli utili limitato a una certa percentuale.

Cosa questo articolo non dice

  • Questa norma non disciplina la circolazione delle azioni (art. 2355).
  • Non regola i patti parasociali tra soci (art. 2341-bis).
  • Non detta le regole per l'emissione di strumenti finanziari diversi dalle azioni (art. 2349).
  • Non stabilisce il valore nominale minimo delle azioni (art. 2346).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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