Art. 2349 Codice Civile

Azioni e strumenti finanziari ai dipendenti – Art. 2349

Art. 2349 c.c.: assegnazione utili ai dipendenti con azioni speciali o strumenti finanziari (senza voto), aumento capitale, norme su forma e trasferimento.

Testo ufficiale Art. 2349 Codice Civile — Italia

Se lo statuto lo prevede, l'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti delle società o di società controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti. Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente. L'assemblea straordinaria può altresì deliberare l'assegnazione ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso possono essere previste norme particolari riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilità di trasferimento ed alle eventuali cause di decadenza o riscatto.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questo articolo permette alla società, se lo statuto lo prevede, di premiare i propri dipendenti (o quelli di società controllate) assegnando loro una parte degli utili non in denaro ma sotto forma di azioni speciali. L’assemblea straordinaria delibera l’aumento di capitale corrispondente all’importo degli utili e l’emissione di queste azioni, che vengono poi attribuite individualmente ai lavoratori.

Le azioni così emesse appartengono a una categoria speciale, con regole particolari stabilite dallo statuto o dalla delibera per quanto riguarda la forma del titolo, le modalità di trasferimento e i diritti che spettano agli azionisti (ad esempio, diritto agli utili, diritto di voto, ecc.).

In alternativa alle azioni, l’assemblea straordinaria può deliberare l’assegnazione di "strumenti finanziari" diversi dalle azioni. Questi strumenti possono attribuire diritti patrimoniali (es. partecipazione agli utili) e/o diritti amministrativi (es. informazione), ma non possono dare il diritto di voto nell’assemblea generale degli azionisti. Anche per questi strumenti possono essere previste norme particolari sulle condizioni di esercizio dei diritti, sulla trasferibilità e su eventuali cause di decadenza o riscatto.

Quando si applica

  • Una società delibera di distribuire gli utili dell'esercizio ai propri dipendenti emettendo azioni di categoria speciale non trasferibili per i primi tre anni.
  • Una società controllata viene inclusa nel piano di assegnazione di azioni ai dipendenti della controllante.
  • L'assemblea straordinaria approva l'emissione di strumenti finanziari partecipativi (es. obbligazioni con diritto di partecipazione agli utili) a favore dei dipendenti, senza diritto di voto.
  • Lo statuto viene modificato per introdurre la possibilità di assegnare azioni ai dipendenti; successivamente l'assemblea straordinaria delibera l'aumento di capitale necessario.
  • Un dipendente riceve azioni speciali che, per statuto, sono cedibili solo ad altri dipendenti della stessa società.

Cosa questo articolo non dice

  • Non copre i piani di stock option (diritto di acquistare azioni future a prezzo fisso), che richiedono altre basi legali.
  • Non copre l'assegnazione di azioni a amministratori o consulenti esterni, ma solo a lavoratori dipendenti.
  • Non copre la distribuzione di dividendi in denaro: qui gli utili sono convertiti in azioni o strumenti finanziari.
  • Non copre l'emissione di azioni ordinarie senza creare una categoria speciale: la norma richiede azioni speciali.

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