Art. 2416 Codice Civile

Impugnazione delibere assemblea obbligazionisti Art. 2416

Impugnazione delibere assemblea obbligazionisti secondo artt. 2377 e 2379; percentuali sul prestito; tribunale sede sociale, rappresentante.

Testo ufficiale Art. 2416 Codice Civile — Italia

Le deliberazioni prese dall'assemblea degli obbligazionisti sono impugnabili a norma degli articoli 2377 e 2379. Le percentuali previste dall'articolo 2377 sono calcolate con riferimento all'ammontare del prestito obbligazionario e alla circostanza che le obbligazioni siano quotate in mercati regolamentati. L'impugnazione è proposta innanzi al tribunale, nella cui giurisdizione la società ha sede, in contraddittorio del rappresentante degli obbligazionisti.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2416 stabilisce le regole per impugnare le deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti. Tali delibere possono essere contestate applicando le stesse norme previste per le assemblee dei soci (articoli 2377 e 2379).

Le percentuali necessarie per proporre l'impugnazione si calcolano in base all'ammontare totale del prestito obbligazionario e al fatto che le obbligazioni siano quotate o meno in mercati regolamentati.

L'azione legale deve essere presentata al tribunale del luogo in cui la società ha la propria sede legale, e deve essere citato il rappresentante comune degli obbligazionisti.

Quando si applica

  • Un obbligazionista ritiene che una delibera di modifica dei tassi d'interesse sia stata approvata con un quorum insufficiente e la impugna.
  • Un gruppo di obbligazionisti contesta una delibera che rinuncia a una garanzia, sostenendo che la percentuale di dissenso richiesta non è stata raggiunta.
  • Un obbligazionista impugna una delibera adottata senza la regolare convocazione dell'assemblea.
  • Una delibera che autorizza una fusione societaria viene impugnata perché lesiva dei diritti degli obbligazionisti.
  • Un obbligazionista contesta una delibera non verbalizzata, chiedendone l'annullamento.

Cosa questo articolo non dice

  • Non disciplina la validità sostanziale della delibera (rimandata agli articoli 2377 e 2379).
  • Non elenca le percentuali specifiche per ogni caso (dipendono dall'ammontare del prestito e dalla quotazione).
  • Non si applica alle delibere dell'assemblea dei soci (regolate direttamente dagli articoli 2377-2379).
  • Non prevede rimedi per l'azione individuale del singolo obbligazionista (disciplinata dall'art. 2419).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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