Art. 2419 Codice Civile

Azione individuale degli obbligazionisti - Art. 2419

Art. 2419 CC: gli obbligazionisti possono agire individualmente, salvo incompatibilità con delibere dell'assemblea (art. 2415).

Testo ufficiale Art. 2419 Codice Civile — Italia

Le disposizioni degli articoli precedenti non precludono le azioni individuali degli obbligazionisti, salvo che queste siano incompatibili con le deliberazioni dell'assemblea previste dall'articolo 2415.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2419 del Codice Civile italiano stabilisce che i singoli obbligazionisti (titolari di obbligazioni emesse da una società) conservano il diritto di promuovere azioni giudiziali individuali, nonostante l'esistenza di un sistema collettivo di tutela previsto dagli articoli precedenti.

L'unico limite è che l'azione individuale non deve essere incompatibile con le deliberazioni adottate dall'assemblea degli obbligazionisti, le cui competenze sono elencate nell'articolo 2415 (ad esempio, modifiche delle condizioni del prestito, nomina del rappresentante comune, ecc.). Se l'azione confligge con quanto deciso dall'assemblea, l'obbligazionista non può procedere individualmente.

Quando si applica

  • Un obbligazionista cita in giudizio la società per il mancato pagamento delle cedole scadute.
  • Un obbligazionista chiede al tribunale la restituzione del capitale alla scadenza del prestito obbligazionario.
  • Un obbligazionista impugna una modifica unilaterale delle condizioni del prestito che danneggia solo i suoi interessi.
  • Un obbligazionista agisce per far valere una garanzia specifica (es. ipoteca) su cui l'assemblea non si è pronunciata.

Cosa questo articolo non dice

  • Non disciplina l'azione collettiva degli obbligazionisti (che è regolata dagli artt. 2415-2418).
  • Non stabilisce termini di decadenza o prescrizione per l'azione individuale.
  • Non si applica ai soci (azionisti), ma solo ai possessori di obbligazioni.
  • Non autorizza azioni individuali in contrasto con delibere assembleari compatibili (il limite è l'incompatibilità).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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