Art. 2420 Codice Civile

Sorteggio obbligazioni Art. 2420: rappresentante o notaio

L'estrazione a sorte delle obbligazioni deve avvenire alla presenza del rappresentante comune o, in sua assenza, di un notaio, a pena di nullità.

Testo ufficiale Art. 2420 Codice Civile — Italia

Le operazioni per l'estrazione a sorte delle obbligazioni devono farsi, a pena di nullità, alla presenza del rappresentante comune o, in mancanza, di un notaio.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Il Codice Civile, all'art. 2420, impone che le operazioni di estrazione a sorte delle obbligazioni siano effettuate alla presenza del rappresentante comune degli obbligazionisti o, in sua mancanza, di un notaio. In caso contrario l'estrazione è nulla.

Il rappresentante comune è la figura eletta dall'assemblea degli obbligazionisti (art. 2415) per tutelare gli interessi collettivi. Il notaio è un pubblico ufficiale che garantisce la regolarità dell'atto.

La nullità significa che l'estrazione non ha effetto giuridico; eventuali rimborsi o attribuzioni basati su di essa sono invalidi.

Quando si applica

  • Una S.p.A. effettua il sorteggio per il rimborso anticipato di una serie di obbligazioni; l'estrazione avviene davanti al rappresentante comune, come richiesto.
  • Un gruppo di obbligazionisti contesta la validità di un'estrazione perché il rappresentante comune non era presente e non è stato chiamato un notaio.
  • Durante l'assemblea degli obbligazionisti viene nominato un nuovo rappresentante comune; successivamente l'estrazione viene condotta alla sua presenza.
  • Il rappresentante comune è temporaneamente impedito; la società incarica un notaio di presenziare all'estrazione e redigere verbale.
  • Un notaio certifica l'estrazione a sorte per obbligazioni non convertibili, garantendo la trasparenza dell'operazione.

Cosa questo articolo non dice

  • Questo articolo non disciplina i termini e le modalità di emissione delle obbligazioni (art. 2410).
  • Non stabilisce i diritti individuali degli obbligazionisti (art. 2411).
  • Non regola la conversione delle obbligazioni in azioni (art. 2420-bis).
  • Non riguarda le azioni individuali degli obbligazionisti per violazioni diverse dalla nullità del sorteggio (art. 2419).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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