Art. 2437-sexies Codice Civile

Riscatto azioni: valore e procedura Art. 2437-sexies

L'articolo 2437-sexies applica la disciplina di stima e liquidazione di cui agli articoli 2437-ter e 2437-quater alle azioni riscattabili da soci o societa.

Testo ufficiale Art. 2437-sexies Codice Civile — Italia

Le disposizioni degli articoli 2437-ter e 2437-quater si applicano, in quanto compatibili, alle azioni o categorie di azioni per le quali lo statuto prevede un potere di riscatto da parte della società o dei soci. Resta salva in tal caso l'applicazione della disciplina degli articoli 2357 e 2357-bis.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Quando lo statuto societario attribuisce alla società o ai singoli soci la facoltà di riscattare determinate azioni o categorie di azioni, occorre stabilire con quali criteri valutarle e quale procedura seguire per l'operazione.

Questa disposizione stabilisce che per la determinazione del valore di liquidazione e per l'iter procedurale si applicano, nei limiti della compatibilità, le medesime norme previste per l'ipotesi di recesso del socio stabilite dagli articoli 2437-ter e 2437-quater.

Se il riscatto viene esercitato direttamente dalla società emittente, la norma fa espressamente salva l'osservanza dei limiti patrimoniali e delle condizioni generali previste dagli articoli 2357 e 2357-bis per l'acquisto di azioni proprie.

Quando si applica

  • Esercizio del diritto di riscatto delle azioni da parte della società nei casi espressamente consentiti dallo statuto.
  • Calcolo del valore di liquidazione spettante al socio le cui azioni sono oggetto di riscatto statutario.
  • Svolgimento del procedimento di rimborso e offerta in opzione delle azioni riscattate agli altri soci.
  • Verifica dei limiti di riserva e capitale per il riscatto compiuto direttamente dall'ente societario.

Cosa questo articolo non dice

  • L'esercizio del diritto di recesso volontario spettante al socio per legge.
  • Le decisioni relative all'aumento o alla riduzione del capitale sociale.
  • Le procedure e le condizioni per la distribuzione periodica di utili o dividendi.

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