Art. 2442 Codice Civile

Aumento gratuito di capitale sociale: Art. 2442

L'assemblea può spostare le riserve disponibili a capitale sociale. Le nuove azioni o l'aumento di valore nominale spettano ai soci gratuitamente.

Testo ufficiale Art. 2442 Codice Civile — Italia

L'assemblea può aumentare il capitale, imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili. In questo caso le azioni di nuova emissione devono avere le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, e devono essere assegnate gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle da essi già possedute. L'aumento di capitale può attuarsi anche mediante aumento del valore nominale delle azioni in circolazione.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo disciplina l'aumento gratuito del capitale sociale. Questa operazione si realizza imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio, a condizione che risultino disponibili. L'operazione non richiede alcun nuovo versamento da parte dei soci, poiché impiega risorse già presenti nel patrimonio sociale.

L'aumento può essere eseguito con due modalità alternative: attraverso l'emissione di nuove azioni aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da assegnare gratuitamente ai soci in proporzione alle azioni possedute, oppure mediante l'incremento del valore nominale delle azioni già esistenti.

Quando si applica

  • Un'assemblea straordinaria decide di imputare la riserva straordinaria disponibile a capitale sociale senza chiedere nuovi versamenti ai soci.
  • Una società per azioni assegna gratuitamente nuove azioni ai soci in proporzione alle partecipazioni già detenute da ciascuno.
  • Una società aumenta il capitale sociale elevando il valore nominale di tutte le azioni in circolazione.

Cosa questo articolo non dice

  • Gli aumenti di capitale a pagamento tramite nuovi conferimenti in denaro o beni, regolati dagli articoli 2438 e 2439.
  • L'esercizio del diritto di opzione riservato ai soci negli aumenti a pagamento, disciplinato dall'articolo 2441.
  • La riduzione del capitale sociale per perdite o esuberanza, regolata dagli articoli 2445 e 2446.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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