Art. 2450-bis Codice Civile

Articolo abrogato del Codice Civile - Art. 2450-bis

L'articolo 2450-bis del Codice Civile è stato abrogato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, che ha sostituito il Libro V, Titolo V, Capo V. Non ha più effetto.

Testo ufficiale Art. 2450-bis Codice Civile — Italia

ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DEL LIBRO V, TITOLO V, CAPO V, DISPOSTA DAL D.LGS. 17 GENNAIO 2003, N. 6

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2450-bis del Codice Civile è stato abrogato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Non è più in vigore.

Eventuali riferimenti a questo articolo in documenti precedenti sono da considerarsi superati. La materia che un tempo regolava è ora disciplinata dalle nuove disposizioni del Libro V, Titolo V, Capo V, come modificato dal decreto legislativo.

Non è possibile determinare l'esatto contenuto originario dalla sola indicazione di abrogazione.

Quando si applica

  • Ricerca di un articolo citato in un documento storico o in una versione previgente del codice
  • Consultazione di una normativa abrogata per verificare la vigenza al momento di un fatto passato
  • Controllo della data di abrogazione per valutare l'applicabilità temporale di una disposizione

Cosa questo articolo non dice

  • La disciplina attuale delle società per azioni o in accomandita per azioni (ora regolata dagli articoli in vigore del Libro V)
  • La disciplina dei patrimoni destinati (ora regolata dagli articoli 2447-bis e seguenti)
  • La disciplina delle società con partecipazione pubblica (ora regolata dall'articolo 2449 e successive modifiche)

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

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Questa pagina riporta il testo dell'art. 2450-bis del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

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