Articolo abrogato del Codice Civile - Art. 2450-bis
L'articolo 2450-bis del Codice Civile è stato abrogato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, che ha sostituito il Libro V, Titolo V, Capo V. Non ha più effetto.
ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DEL LIBRO V, TITOLO V, CAPO V, DISPOSTA DAL D.LGS. 17 GENNAIO 2003, N. 6
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2450-bis del Codice Civile è stato abrogato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Non è più in vigore.
Eventuali riferimenti a questo articolo in documenti precedenti sono da considerarsi superati. La materia che un tempo regolava è ora disciplinata dalle nuove disposizioni del Libro V, Titolo V, Capo V, come modificato dal decreto legislativo.
Non è possibile determinare l'esatto contenuto originario dalla sola indicazione di abrogazione.
Quando si applica
- Ricerca di un articolo citato in un documento storico o in una versione previgente del codice
- Consultazione di una normativa abrogata per verificare la vigenza al momento di un fatto passato
- Controllo della data di abrogazione per valutare l'applicabilità temporale di una disposizione
Cosa questo articolo non dice
- La disciplina attuale delle società per azioni o in accomandita per azioni (ora regolata dagli articoli in vigore del Libro V)
- La disciplina dei patrimoni destinati (ora regolata dagli articoli 2447-bis e seguenti)
- La disciplina delle società con partecipazione pubblica (ora regolata dall'articolo 2449 e successive modifiche)
Articoli collegati
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 2450-bis del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.