Passaggio di riserve a capitale - Art. 2481-ter
Disciplina l'aumento del capitale sociale imputando riserve e fondi disponibili dal bilancio, senza alterare le quote dei soci. Art. 2481-ter.
La società può aumentare il capitale imputando ad esso le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili. In questo caso la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo consente alla società di aumentare il capitale sociale utilizzando riserve e fondi disponibili già iscritti in bilancio. Non serve un nuovo conferimento da parte dei soci: il capitale aumenta prelevando da voci patrimoniali esistenti. In questo tipo di aumento le percentuali di partecipazione di ciascun socio rimangono invariate: ogni socio mantiene la stessa quota relativa.
Quando si applica
- Una S.r.l. ha accumulato utili non distribuiti e decide di trasformarli in capitale sociale per rafforzare la patrimonializzazione.
- L'assemblea dei soci approva l'aumento di capitale imputando la riserva legale, se disponibile, senza emettere nuove quote.
- Dopo un periodo di buoni risultati, il consiglio propone di portare a capitale le riserve straordinarie, evitando di diluire i soci esistenti.
- La società vuole aumentare il capitale per migliorare i rapporti finanziari con le banche, senza chiedere nuovi soldi ai soci.
Cosa questo articolo non dice
- Non regola l'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura (disciplinato dall'art. 2481-bis).
- Non riguarda la riduzione del capitale sociale (artt. 2482 e seguenti).
- Non si applica alla distribuzione di riserve ai soci (la distribuzione degli utili è regolata dall'art. 2478-bis).
- Non modifica le norme sul conflitto di interessi degli amministratori (art. 2475-ter).
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