Riduzione del capitale sociale – Art. 2482
La riduzione del capitale sociale può essere eseguita solo dopo novanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese, salvo opposizione dei creditori.
La riduzione del capitale sociale può avere luogo, nei limiti previsti dal numero 4) dell'articolo 2463, mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti. La decisione dei soci di ridurre il capitale sociale può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese della decisione medesima, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione. Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato un'idonea garanzia, dispone che l'esecuzione abbia luogo nonostante l'opposizione.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L’articolo 2482 disciplina la riduzione volontaria del capitale sociale nelle società a responsabilità limitata. Essa può avvenire rimborsando ai soci le quote già versate oppure liberandoli dall’obbligo di versare i conferimenti ancora dovuti, nei limiti dell’articolo 2463, numero 4.
La decisione dei soci di ridurre il capitale può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese. In questo termine i creditori anteriori all’iscrizione possono fare opposizione. Il tribunale, se ritiene infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori o se la società ha prestato idonea garanzia, autorizza l’esecuzione nonostante l’opposizione.
Quando si applica
- Una SRL decide di restituire parte del capitale ai soci perché ha liquidità eccedente.
- I soci vengono liberati dall’obbligo di versare i decimi ancora dovuti sui conferimenti promessi.
- Un creditore della società si oppone alla riduzione perché teme di non essere pagato.
- La società offre una garanzia bancaria per superare l’opposizione di un creditore.
Cosa questo articolo non dice
- Non regola la riduzione del capitale per perdite (disciplinata dall’art. 2482-bis).
- Non copre la riduzione al di sotto del minimo legale (art. 2482-ter).
- Non riguarda i diritti dei soci dissenzienti o le modalità di convocazione dell’assemblea (artt. 2479 e seguenti).
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