Art. 2486 Codice Civile

Gestione limitata e danni degli amministratori Art. 2486

Dopo uno scioglimento gli amministratori gestiscono la societa solo per conservarla. Violazioni causano responsabilita personale per i danni arrecati.

Testo ufficiale Art. 2486 Codice Civile — Italia

Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna di cui all'articolo 2487-bis, gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale. Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione del precedente comma. Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura .

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Quando si verifica una causa di scioglimento della societa, gli amministratori non perdono immediatamente la carica, ma i loro poteri vengono limitati. La gestione deve essere orientata esclusivamente alla conservazione dell'integrita e del valore del patrimonio sociale, in attesa del passaggio di consegne ai liquidatori.

Se compiono nuove operazioni speculative o atti incompatibili con la sola conservazione dell'azienda, gli amministratori rispondono di persona e in solido per i danni causati alla societa, ai soci, ai creditori sociali e ai terzi.

Il danno risarcibile viene calcolato confrontando il patrimonio netto al momento della cessazione della carica o dell'apertura di una procedura concorsuale con quello esistente alla data dello scioglimento. Se la contabilita manca o e irregolare, la legge presume che il danno sia pari alla differenza tra l'attivo e il passivo accertati nella procedura concorsuale.

Quando si applica

  • Un amministratore che, dopo la perdita del capitale sociale, stipula nuovi contratti rischiosi anziché limitarsi alla gestione conservativa.
  • Un amministratore che continua a compiere nuovi investimenti aziendali senza consegnare la gestione ai liquidatori nominati.
  • Il curatore che in una procedura concorsuale chiede il risarcimento all'amministratore per il ritardo nella dichiarazione dello stato di scioglimento.
  • Un creditore che subisce un danno perché l'amministratore ha impoverito il patrimonio sociale con atti estranei alla conservazione del valore aziendale.

Cosa questo articolo non dice

  • Le cause specifiche che determinano lo scioglimento della societa, disciplinate dall'articolo 2484.
  • I doveri e la nomina formale dei liquidatori, regolati dagli articoli 2485 e 2487.
  • La responsabilita degli amministratori per la gestione ordinaria anteriore al verificarsi della causa di scioglimento.

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