Art. 2489 Codice Civile

Poteri, obblighi e responsabilità (Art. 2489)

L'art. 2489 c.c. attribuisce ai liquidatori pieni poteri per la liquidazione, impone diligenza professionale e richiama la responsabilità degli amministratori.

Testo ufficiale Art. 2489 Codice Civile — Italia

Salvo diversa disposizione statutaria, ovvero adottata in sede di nomina, i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società. I liquidatori debbono adempiere i loro doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico e la loro responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri è disciplinata secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

I liquidatori possono compiere qualsiasi atto utile a chiudere la società, salvo che lo statuto o la delibera di nomina pongano limiti. Devono agire con la professionalità e diligenza richieste dal loro incarico.

Se causano danni per inosservanza dei loro doveri, rispondono secondo le stesse regole previste per gli amministratori della società. Questo significa che la loro responsabilità è valutata con lo stesso criterio di quella degli amministratori ordinari.

Quando si applica

  • Un liquidatore vende un immobile della società per pagare i creditori, senza attendere l'approvazione dell'assemblea.
  • Un liquidatore decide di proseguire un contratto di fornitura in scadenza per completare la liquidazione delle scorte.
  • Un liquidatore non si attiva per recuperare un credito certo, causando una perdita alla società.
  • Un liquidatore investe temporaneamente la liquidità della società in titoli di Stato in attesa di distribuire i fondi.

Cosa questo articolo non dice

  • Non stabilisce un termine entro cui la liquidazione deve concludersi – tale aspetto è regolato dallo statuto o da altre norme.
  • Non autorizza i liquidatori a continuare l'attività sociale oltre quanto necessario per la liquidazione – eventuali nuovi affari devono essere funzionali alla chiusura.
  • Non disciplina la ripartizione del residuo attivo tra i soci – è trattata dagli articoli sul bilancio finale e sulla cancellazione.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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