Art. 2487-bis Codice Civile

Pubblicità nomina liquidatori ed effetti - Art. 2487-bis

Art. 2487-bis c.c.: obbligo di iscrizione della nomina dei liquidatori, cessazione degli amministratori e consegna libri e rendiconto.

Testo ufficiale Art. 2487-bis Codice Civile — Italia

La nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri, comunque avvenuta, nonché le loro modificazioni, devono essere iscritte, a loro cura, nel registro delle imprese. Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione trattarsi di società in liquidazione. Avvenuta l'iscrizione di cui al primo comma gli amministratori cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato. Di tale consegna viene redatto apposito verbale. Quando nei confronti della società è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata, il rendiconto sulla gestione è consegnato anche, rispettivamente, al curatore o al liquidatore della liquidazione controllata. 311 316 --------------- AGGIORNAMENTO (311) Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 , come modificato dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118 , ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 3 del presente articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022. --------------- AGGIORNAMENTO (316) Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 , come modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36 , ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 3 del presente articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Quando una società viene messa in liquidazione, i liquidatori nominati devono iscrivere la loro nomina e i poteri nel registro delle imprese. Devono anche aggiungere alla denominazione sociale la dicitura "società in liquidazione".

Dopo l'iscrizione, gli amministratori cessano automaticamente dalla carica. Devono consegnare ai liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento e un rendiconto sulla loro gestione per il periodo successivo all'ultimo bilancio approvato. Di questa consegna si redige un verbale.

Se nei confronti della società è stata aperta una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata, il rendiconto sulla gestione va consegnato anche al curatore o al liquidatore della liquidazione controllata.

Quando si applica

  • Una società viene messa in liquidazione e vengono nominati i liquidatori: questi devono iscrivere la nomina nel registro delle imprese.
  • Gli amministratori, dopo la nomina dei liquidatori, cessano la carica e consegnano i libri sociali e il rendiconto.
  • Il curatore di una liquidazione giudiziale riceve il rendiconto sulla gestione dagli amministratori.
  • La società aggiunge 'in liquidazione' alla propria denominazione sociale sui documenti ufficiali.
  • I liquidatori modificano i loro poteri e devono iscrivere la modifica nel registro delle imprese.

Cosa questo articolo non dice

  • La nomina dei liquidatori non è disciplinata dall'art. 2487-bis per quanto riguarda i criteri di scelta o revoca (v. art. 2487).
  • La consegna dei libri sociali non include l'obbligo di redigere il bilancio finale di liquidazione (art. 2492).
  • La cancellazione della società dal registro delle imprese è regolata dall'art. 2495, non da questo articolo.
  • L'articolo non si applica alla liquidazione volontaria di società non soggette all'iscrizione nel registro delle imprese.

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