Art. 2490-bis Codice Civile

Abrogato - Art. 2490-bis Codice Civile

L'articolo 2490-bis del Codice Civile è stato abrogato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Non è più in vigore e non produce effetti giuridici.

Testo ufficiale Art. 2490-bis Codice Civile — Italia

ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DEL LIBRO V, TITOLO V, CAPO VII, DISPOSTA DAL D.LGS. 17 GENNAIO 2003, N. 6

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2490-bis del Codice Civile è stato abrogato. La sua abrogazione è avvenuta a seguito della sostituzione del Libro V, Titolo V, Capo VII, disposta dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Questo significa che la norma non è più in vigore e non può essere applicata a nessuna situazione giuridica.

Chi cerca una disposizione specifica sulla liquidazione delle società deve fare riferimento agli articoli successivi e precedenti nell'ambito dello stesso capo, come gli articoli 2484 e seguenti, che regolano lo scioglimento e la liquidazione delle società di capitali.

Quando si applica

  • Non si applica a nessuna società in liquidazione, in quanto abrogato.
  • Non può essere invocato per la nomina o revoca dei liquidatori.
  • Non regola la pubblicità della nomina dei liquidatori.
  • Non disciplina i bilanci in fase di liquidazione.

Cosa questo articolo non dice

  • La riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale (disciplinata dall'art. 2482-ter).
  • La nomina e revoca dei liquidatori (disciplinata dall'art. 2487).
  • I bilanci in fase di liquidazione (disciplinati dall'art. 2490).
  • La cancellazione della società (disciplinata dall'art. 2495).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 2490-bis del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile