Abrogato - Art. 2490-bis Codice Civile
L'articolo 2490-bis del Codice Civile è stato abrogato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Non è più in vigore e non produce effetti giuridici.
ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DEL LIBRO V, TITOLO V, CAPO VII, DISPOSTA DAL D.LGS. 17 GENNAIO 2003, N. 6
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2490-bis del Codice Civile è stato abrogato. La sua abrogazione è avvenuta a seguito della sostituzione del Libro V, Titolo V, Capo VII, disposta dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Questo significa che la norma non è più in vigore e non può essere applicata a nessuna situazione giuridica.
Chi cerca una disposizione specifica sulla liquidazione delle società deve fare riferimento agli articoli successivi e precedenti nell'ambito dello stesso capo, come gli articoli 2484 e seguenti, che regolano lo scioglimento e la liquidazione delle società di capitali.
Quando si applica
- Non si applica a nessuna società in liquidazione, in quanto abrogato.
- Non può essere invocato per la nomina o revoca dei liquidatori.
- Non regola la pubblicità della nomina dei liquidatori.
- Non disciplina i bilanci in fase di liquidazione.
Cosa questo articolo non dice
- La riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale (disciplinata dall'art. 2482-ter).
- La nomina e revoca dei liquidatori (disciplinata dall'art. 2487).
- I bilanci in fase di liquidazione (disciplinati dall'art. 2490).
- La cancellazione della società (disciplinata dall'art. 2495).
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