Art. 2492 Codice Civile

Deposito e reclamo del bilancio finale Art. 2492

Art. 2492 Codice Civile: bilancio finale di liquidazione depositato; 90 giorni per reclamo; 5 giorni per comunicazione; reclami riuniti; sentenza per tutti.

Testo ufficiale Art. 2492 Codice Civile — Italia

Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale, indicando la parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell'attivo. Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori e accompagnato dalla relazione dei sindaci e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, è depositato presso l'ufficio del registro delle imprese. Nei novanta giorni successivi all'iscrizione dell'avvenuto deposito, ogni socio può proporre reclamo davanti al tribunale in contraddittorio dei liquidatori. Entro i cinque giorni successivi alla presentazione del reclamo, il cancelliere comunica la notizia in via telematica, ai fini dell'annotazione, al competente ufficio del registro delle imprese . I reclami devono essere riuniti e decisi in unico giudizio, nel quale tutti i soci possono intervenire. La trattazione della causa ha inizio quando sia decorso il termine suddetto. La sentenza fa stato anche riguardo ai non intervenuti. Un estratto della sentenza definitiva che decide sul reclamo è trasmesso, entro cinque giorni, dal cancelliere al competente ufficio del registro delle imprese per la relativa annotazione .

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Dopo aver completato la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale, che indica la parte spettante a ciascun socio o azione nell'attivo. Il bilancio, firmato dai liquidatori e accompagnato dalla relazione dei sindaci e del revisore, viene depositato presso l'ufficio del registro delle imprese.

Entro novanta giorni dall'iscrizione del deposito, ogni socio può proporre reclamo davanti al tribunale, chiamando in giudizio i liquidatori. Il cancelliere, entro cinque giorni dalla presentazione del reclamo, comunica la notizia al registro delle imprese. Tutti i reclami sono riuniti in un unico giudizio, e la sentenza fa stato anche per i soci che non sono intervenuti.

Quando si applica

  • Un socio ritiene che la sua quota sia stata calcolata male nel bilancio finale di liquidazione.
  • Un socio non ha ricevuto il bilancio finale e intende verificare se è stato depositato.
  • Un socio scopre che il bilancio finale è stato depositato ma non ha potuto proporre reclamo entro 90 giorni.
  • Un socio contesta la distribuzione dell'attivo perché non tiene conto di un credito non soddisfatto.
  • Un socio vuole impugnare il bilancio finale ma non sa se è tenuto a intervenire nel giudizio.

Cosa questo articolo non dice

  • La cancellazione della società dal registro delle imprese (art. 2495).
  • La nomina o revoca dei liquidatori (art. 2487).
  • I poteri e doveri dei liquidatori nella liquidazione (art. 2491).
  • L'approvazione tacita del bilancio finale (art. 2493).

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